Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per due motivi principali: 1) vizio di motivazione per omissione della quantificazione delle percentuali di responsabilità concorrente tra imputato e persona offesa, censurando la mancata valutazione e indicazione dell'apporto causale della condotta della vittima (mancato o scorretto uso del casco e presunta manovra repentina a sinistra); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo insufficiente la motivazione che aveva escluso tali attenuanti nonostante l'eventuale grado di colpa e la presenza di un precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito che attribuiva al ricorrente la responsabilità esclusiva del sinistro, basata su accertamenti tecnici sulle traiettorie, sulla velocità e sull'occupazione impropria della corsia di canalizzazione, nonché sullo stato di ebbrezza dell'imputato (tasso 0,78 g/L). Ha ritenuto corretta l'esclusione del concorso di colpa della vittima e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della riforma dell'art. 62-bis; perciò ha confermato la condanna di primo grado (pena di un anno di reclusione con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 per il risarcimento integrale tramite assicurazione, sospensione della patente e condanna alle spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma applicata per la responsabilità penale derivante dalla morte cagionata in ambito della circolazione stradale; la sentenza l'ha impiegata per la condanna per il fatto commesso il 22/02/2014.

  • art. 62 n.6 c.p.

    Attenuante riconosciuta in sede di merito per il risarcimento integrale del danno ai prossimi congiunti tramite la società assicuratrice; utilizzata per ridurre la pena in sede di condanna di merito.

  • art. 186 c.d.s. comma 2-bis e comma 2 lett. a)

    Norme del Codice della Strada relative alla guida in stato di ebbrezza; la violazione è stata contestata e considerata elemento aggravante nella valutazione complessiva della responsabilità.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: richiamata dalla difesa in relazione alla necessità di quantificare il concorso di colpa ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha spiegato come sia stata comunque considerata la gravità della condotta dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche, riformata dal d.l. 23/05/2008 n.92 (conv. L. 24/07/2008 n.125); interpretata nella sentenza nel senso che la mera assenza di precedenti non è più sufficiente per concederle e che il giudice può legittimamente negarle per l'assenza di elementi di segno positivo.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Riferimento al decreto-legge che ha riformato l'art. 62-bis c.p.; la Corte lo richiama per sostenere che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non si fondano più sulla sola incensuratezza.

Massime di principio

  • Se la ricostruzione tecnica e i dati probatori escludono una manovra improvvisa della vittima e indicano un comportamento pericoloso del conducente (eccesso di velocità, occupazione impropria della corsia, guida in stato di ebbrezza), il giudice può attribuire responsabilità esclusiva all'investitore senza dover quantificare concorso di colpa.
  • Nel caso di ipotesi di concorso di colpe, il giudice deve comunque confrontare e motivare il raffronto delle condotte ai fini della determinazione della pena e del risarcimento; l'assenza di tale confronto è apprezzabile in ricorso se effettivamente mancante.
  • Dopo la riforma del 2008, le attenuanti generiche (art. 62-bis) non si concedono automaticamente per mera incensuratezza: il giudice può legittimamente negarle se mancano elementi di segno positivo a favore dell'imputato o sussistono circostanze di elevata pericolosità della condotta.
  • La presenza di precedenti penali e fattori aggravanti (guida in stato di ebbrezza, alta velocità, violazioni della carreggiata) giustifica il rifiuto delle attenuanti e un trattamento sanzionatorio non distante dal minimo edittale.
  • Le perizie tecniche sulle traiettorie e sulla dinamica del sinistro hanno un ruolo decisivo nella valutazione della causalità e nella esclusione o attribuzione di concorso di colpa della vittima; decisioni ben motivate su tali elementi sono difficilmente sindacabili in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.