Cassazione Penale, Sentenza n. 15409/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte). Moretti contestava di essere un mero prestanome/"testa di legno", l'insussistenza del dolo specifico, la prescrizione del reato e la possibilità di applicare l'art. 131‑bis cod. pen. (tenuità del fatto). Crescentini contestava l'accertamento del dolo specifico, la qualifica di amministratore di fatto, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici del rinvio avessero correttamente valutato il dolo specifico sulla base del quadro probatorio complessivo (mancata esibizione delle dichiarazioni fiscali nonostante redditi imponibili, questionari e dichiarazioni dei terzi, e-mail e contatti tra gli imputati, testimonianze) e che da tali elementi potesse desumersi la finalità evasiva. Ha confermato la qualificazione del Crescentini come amministratore di fatto sulla base di un'attività gestionale continuativa e significativa. Ha inoltre respinto la doglianza sulla prescrizione sostenendo che la condotta era prevalente come occultamento (reato permanente consumato alla data della verifica fiscale, 7/11/2012), con conseguente computo della prescrizione comprensivo dell'aumento di un terzo ex art. 17 d.lgs. 74/2000 e delle sospensioni; pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Ha escluso la valutazione dell'art. 131‑bis perché la relativa questione non era stata dedotta in appello e non poteva essere introdotta in Cassazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato contestato: occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti obbligatori al fine di rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; richiede dolo generico (volontà di occultare/distruggere) e dolo specifico finalizzato all'evasione fiscale.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione; applicata per calcolare il termine di estinzione del reato, tenendo conto della natura permanente dell'occultamento e delle sospensioni.
art. 161 cod. pen.
Rilevante per determinare i termini di prescrizione e loro computo, richiamato nel calcolo complessivo dei termini.
art. 17 d.lgs. n. 74/2000
Prevede l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per talune fattispecie tributarie; applicato nel conteggio della prescrizione nel caso di occultamento (termine aumentato di 1/3).
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non è stata esaminata dalla Cassazione perché non dedotta in sede di appello, quindi inammissibile in legittimità.
art. 133 cod. pen.
Criteri di valutazione per le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti in considerazione della recidiva del Crescentini e della mancanza di elementi positivi rilevanti.
art. 40 comma 2 cod. pen.; art. 2932 cod. civ.
Richiamati in tema di concorso e omesso impedimento: il mero amministratore di diritto può rispondere a titolo di concorso ove agisca con il dolo specifico di evadere o di consentire l'evasione a terzi.
art. 627 comma 3 c.p.p.; art. 173 comma 2 disp. att. c.p.p.
Norme processuali menzionate nelle censure relative alla valutazione delle prove e alla motivazione, ma la Cassazione le ha ritenute inidonee ad infirmare la motivazione di merito.
Massime di principio
- In materia di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico di evasione non può essere escluso automaticamente: può essere desunto dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto (mancata presentazione delle dichiarazioni nonostante redditi, riscontri da terzi, documentazione e comunicazioni interne).
- Va distinta la distruzione (reato istantaneo) dall'occultamento (reato permanente). Questa qualificazione incide sul momento consumativo del reato e sul computo della prescrizione: l'occultamento si consuma alla data dell'accertamento e fa decorrere la prescrizione da allora.
- La qualifica di amministratore di fatto si riconosce ove emergano attività gestorie significative e continuative, anche se non esercitati tutti i poteri formali; la valutazione in tal senso è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Le contestazioni processuali relative alla prescrizione richiedono un computo preciso dei termini e delle eventuali sospensioni; deduzioni generiche senza indicazione delle sospensioni o dei calcoli non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Questioni non prospettate in appello (es. applicazione dell'art. 131‑bis) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; occorre sollevarle già nel gravame di merito.
- Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi anche su un numero limitato di elementi ritenuti preponderanti (es. recidiva), e tale valutazione è in linea di principio insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
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