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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15411/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) la violazione dell'art.157, comma 7, c.p. in quanto la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione resa dall'imputato il 21/03/2018, determinando così l'impossibilita per il ricorrente di ottenere la valutazione del secondo grado di merito; 2) la carenza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione in relazione al reato ascritto (art.590 c.p.), richiamando la sentenza n.182/2021 della Corte Costituzionale e sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque esaminare la fondatezza della domanda risarcitoria alla luce di quella pronuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. Motivo: dagli atti risultava una valida dichiarazione di rinuncia alla prescrizione resa dall'imputato il 21/03/2018; pertanto la causa di estinzione per prescrizione non operava e la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito, con valutazione estesa anche ai capi civili. Di conseguenza la pronuncia che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione e aveva confermato le statuizioni civili è stata annullata e rinviata.

Norme richiamate

  • art.157 cod.pen. comma 7

    La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione resa dall'imputato e valutabile ai sensi dell'art.157, comma 7; ove valida, essa elimina la causa di estinzione e impone alla Corte d'appello di valutare il gravame nel merito anziche dichiarare l'estinzione per prescrizione

  • art.590 cod.pen.

    Riferimento al reato contestato nelle fasi di merito; la Cassazione non entra nel merito della fattispecie ma considera che, in presenza di rinuncia alla prescrizione, il giudice di appello deve esaminare la responsabilita penale effettiva

  • artt.55, 87 e 55 del d.lgs. n.81/2008

    Norme richiamate nel capo di imputazione con riferimento a responsabilita correlate alla normativa sulla sicurezza sul lavoro; menzionate come fondamento dei reati oggetto del processo

  • art.606 cod.proc.pen. comma 1 lett. b)

    Fondamento formale del primo motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) invocato dal ricorrente

  • art.606 cod.proc.pen. comma 1 lett. e)

    Fondamento formale del secondo motivo di ricorso (mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione) invocato dal ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n.182 del 2021

    Riferimento giurisprudenziale usato dal ricorrente per sostenere che anche la domanda risarcitoria doveva essere esaminata dalla Corte d'appello; la Corte di Cassazione rileva che, con la rinuncia alla prescrizione, la valutazione del merito (inclusi gli aspetti civili) diventa dovuta

Massime di principio

  • La rinuncia alla prescrizione resa dall'imputato in udienza, se valida, impedisce che il giudice di appello dichiari estinto il reato per prescrizione senza entrare nel merito; il processo di merito deve proseguire e la Corte d'appello deve valutare la responsabilita sostanziale.
  • Quando la dichiarazione di rinuncia e prodotta nei termini e risulta dagli atti, la corte di merito e obbligata ad esaminare il gravame in tutti i suoi profili, compresi quelli civili collegati, e non puo semplicemente applicare una declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione puo efficacemente contestare l'omessa considerazione di una rinuncia alla prescrizione: la Cassazione puo annullare la sentenza e rinviare il giudizio per consentire una completa valutazione del merito.
  • In presenza di questioni riguardanti sia profili penali sia profili civili (domande risarcitorie), l'assenza di estinzione per prescrizione impone che la corte di merito valuti anche la fondatezza della pretesa civile ovvero disponga la valutazione connessa nel nuovo giudizio.

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