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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. La ricorrente denunciava erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità). Sosteneva che la custodia cautelare era stata adottata su elementi non considerati dalla Corte d'appello e poi esclusi con sentenza assolutoria, che dichiarazioni successive (tra cui quelle del collaboratore Langella) e le proprie spiegazioni avrebbero inciso sulla necessità della misura, e che, al più, sarebbero presenti profili di colpa lieve non idonei a escludere completamente l'equa riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse correttamente valutato, in modo coerente e logicamente motivato, elementi investigativi (intercettazioni telefoniche, spostamenti notturni, pedinamenti e contiguità con soggetti coinvolti) che, pur non configurando concorso penale ai fini dell'assoluzione, potevano integrare una "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta del richiedente alla luce delle emergenze investigative e non si limita a riverificare l'esito del processo penale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che la privazione della libertà sia stata causata da dolo o da colpa grave del richiedente; il giudice della riparazione verifica la condotta ex ante rispetto alle emergenze investigative e può escludere l'indennizzo anche se il medesimo fatto è stato ritenuto penalmente irrilevante nel giudizio di merito.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; utilizzata dalla Corte per descrivere i profili di "colpa grave" che escludono l'indennizzo quando vi sia negligenza macroscopica, imprudenza o inosservanza di norme che abbia reso prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73, 74, 80

    Norme del codice degli stupefacenti cui si riferivano i capi di imputazione (detenzione illecita, associazione per il traffico di stupefacenti, e aggravanti): contestazioni che hanno determinato l'adozione delle misure cautelari oggetto della richiesta di riparazione.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sezioni Unite e Sezioni Penali della Cassazione)

    Rilevati precedenti (es. SS.UU. 28/11/2013 n.51779 Nicosia; sentenze di Sez.4 su Mai­sano, Antognetti, Maltese, Messina, Sannyang Bakari ecc.) che chiariscono: il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice della riparazione; la colpa grave ostativa deve essere valutata in relazione alla condotta idonea a ingenerare nell'autorità giudiziaria la convinzione della sussistenza dei gravi indizi; rapporti e comportamenti di contiguità con soggetti criminali possono integrare tale colpa.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione esercita un sindacato autonomo: valuta la condotta del richiedente alla luce delle emergenze investigative (ex ante), non si limita a rimettere in discussione l'esito del processo penale.
  • Un'assoluzione penale "per non avere commesso il fatto" non garantisce automaticamente l'indennizzo se emergono elementi che dimostrano una condotta caratterizzata da colpa grave suscettibile di aver prodotto o rafforzato l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La colpa grave può derivare anche da comportamenti di connivenza o contiguità (es. frequenti rapporti, comportamenti notturni riconducibili all'operazione, accompagnamento o supporto logistico) che, pur non configurando concorso penale, siano idonei a indurre in errore l'autorità cautelare.
  • Dichiarazioni successive (es. collaboratori di giustizia o spiegazioni dell'indagato) possono influire solo se, concrete e tempestive, neutralizzano le emergenze investigative alla base della misura; altrimenti risultano irrilevanti rispetto al capo di imputazione che ha fondato la cautela.
  • In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente e in modo convincente l'assenza di responsabilità dolosa o di colpa grave (prove, alibi, spiegazioni coerenti, elementi che smentiscano le intercettazioni o i pedinamenti) e, se già assolti, valorizzare eventuali elementi che neutralizzino specifiche emergenze investigative su cui si è basata la misura.

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