Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal danneggiamento di una struttura alberghiera e dell'arenile antistante, verificatisi a seguito di mareggiate del novembre-dicembre 2008. La società attrice imputava i danni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del territorio locale, affidati dall'amministrazione pubblica, sostenendo che la sostituzione delle scogliere emerse con barriere soffolte fosse stata eseguita in modo erroneo e imprudente: le preesistenti protezioni sarebbero state rimosse prima della posa delle nuove opere, esponendo il fabbricato e la spiaggia alle mareggiate intermedie. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il progetto pubblico fosse corretto e che il danno fosse dipeso dall'imprudente e negligente esecuzione dell'appaltatore, nonostante la vigilanza della direzione lavori. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) erronea esclusione di profili di rimproverabilità a carico della stazione appaltante e travisamento delle risultanze tecniche; 2) violazione dei doveri della stazione appaltante di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e di intervenire in presenza di inadempimenti dell'appaltatore, anche in relazione agli artt. 125 e 204 del d.lgs. 163/2006; 3) erronea mancata applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che il danno fosse stato prodotto dalla cosa oggetto dell'appalto, ossia dalla rimozione della struttura protettiva; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'inerzia del committente dopo il crollo e l'insufficienza degli ordini impartiti; 5) omesso esame della presunta incompetenza funzionale dell'amministrazione nella realizzazione di opere dannose estranee alle originarie previsioni di intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti e quinti motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la domanda era stata impostata nei gradi di merito sulla responsabilità per omessa vigilanza e ingerenza della stazione appaltante nell'attività dell'appaltatore, mentre la nuova prospettazione basata sull'art. 2051 c.c. introduceva in cassazione una questione nuova, non adeguatamente allegata. La Corte ha ribadito che, nell'appalto, l'appaltatore è di regola l'unico responsabile dei danni a terzi, salvo specifiche ipotesi di colpa del committente ex art. 2043 c.c. o di particolare ingerenza/culpa in eligendo; nell'appalto di opere pubbliche, la responsabilità della p.a. può residuare solo se non abbia esercitato in modo diligente i poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza. Nel caso concreto, però, i giudici di merito avevano accertato che tali poteri erano stati esercitati correttamente e tempestivamente. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della possibile corresponsabilità del committente solo in presenza di specifica violazione di regole di cautela.
la Corte osserva che la sua invocazione in cassazione introduceva una domanda nuova, non proposta nei precedenti gradi e non adeguatamente allegata.
art. 125, comma 6, lett. f), d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo della stazione appaltante di vigilanza e intervento nei lavori in appalto pubblico.
art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che la sua applicazione presupponeva una situazione di somma urgenza, non allegata in causa.
evocato dalla Corte per sottolineare il difetto di puntuale e completa allegazione del ricorso rispetto alla nuova prospettazione fondata sull'art. 2051 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'appalto, la regola è che l'appaltatore risponde in via esclusiva dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera; la responsabilità del committente è configurabile solo in presenza di una specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c., di culpa in eligendo o di un'ingerenza tale da farne il dominus dell'attività esecutiva.
- Nell'appalto di opere pubbliche, i poteri della stazione appaltante di autorizzazione, controllo e ingerenza possono fondare una responsabilità solo se non esercitati con la necessaria diligenza; se il giudice di merito accerta che tali poteri sono stati esercitati correttamente e tempestivamente, non residua responsabilità del committente pubblico.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa; la censura è ammissibile solo se investe errori di diritto, vizi logici rilevanti o omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La deduzione in cassazione di una diversa base giuridica della domanda richiede che la questione risulti coerentemente introdotta e allegata nei gradi di merito; in mancanza, la nuova qualificazione della domanda integra una prospettazione inammissibile per novità.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato il comportamento contestato e il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
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