Cassazione Civile, Ordinanza n. 10651/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto dell’appello contro gli avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2013-2014. Gli accertamenti recuperavano IVA indebitamente detratta in relazione a fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, asseritamente emesse da società cartiere. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la conoscibilità, da parte della contribuente, del carattere fraudolento delle operazioni, anche alla luce di una successiva sentenza penale di assoluzione degli amministratori della società. Con il secondo motivo ha nuovamente dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che fosse stata trascurata la buona fede della contribuente e la non conoscibilità della fittizietà dei fornitori, valorizzando la politica dei prezzi e le dinamiche di mercato. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi per connessione, rilevando anche un profilo di inammissibilità per cumulo eterogeneo di censure di violazione di legge e vizio di motivazione, e ha comunque ritenuto infondate le doglianze nel merito perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, accertando la fittizietà dei fornitori e la mancata prova, da parte della contribuente, della propria buona fede e della diligenza esigibile nell’attivarsi con verifiche minime sui fornitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibilmente formulati in modo promiscuo, poiché cumulavano violazione di legge e vizio di motivazione, ma ha anche chiarito che, comunque, essi erano infondati. Nel merito, ha confermato che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode; una volta assolto tale onere anche per presunzioni, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile. La CTR aveva correttamente valorizzato gli indici di cartierizzazione delle società fatturanti e la mancata prova, da parte della contribuente, di verifiche minime sui fornitori. La Corte ha inoltre escluso rilievo decisivo alla sentenza penale invocata, poiché sopravvenuta e comunque non idonea a produrre automatica efficacia nel giudizio tributario. Il ricorso è stato pertanto respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per ribadire il riparto dell’onere della prova: nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscibilità della frode, mentre il contribuente deve provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure che cumulano in modo confuso violazione di legge e vizio di motivazione possono essere dichiarate inammissibili perché impediscono di individuare con chiarezza il perimetro delle doglianze.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1973
È richiamato per affermare che, in materia IVA, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni ed elementi indiziari.
Il giudice tributario deve valutare autonomamente la rilevanza di eventuali sentenze penali, senza attribuire loro automatica efficacia vincolante nel diverso giudizio tributario.
Indica il rito camerale seguito per la decisione dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi e specifici non solo la fittizietà del soggetto emittente, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione.
- La prova dell’Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché basate su indizi seri e concordanti idonei a porre sull’avviso un operatore accorto.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile, effettuando verifiche ragionevoli sull’effettiva operatività del fornitore.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un vantaggio economico dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione alla frode o la conoscibilità della stessa.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione, se tale formulazione impedisce di separare chiaramente i diversi profili di censura.
- La sentenza penale intervenuta in un procedimento parallelo non produce automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario; il giudice fiscale deve valutarne autonomamente la rilevanza nel caso concreto e, se sopravvenuta, non può essere trattata come giudicato esterno rispetto alla decisione impugnata.
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