Cassazione Civile, Ordinanza n. 25537/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza d'appello con cui era stata dichiarata la rescissione per lesione di un contratto relativo alla propria abitazione. Nel ricorso originario erano state dedotte, tra l'altro, violazioni degli artt. 1965, 1448 e 1970 c.c., sostenendo che il rogito del 4 giugno 2004 fosse parte di una transazione e, quindi, non impugnabile per lesione. Nella revocazione si è sostenuto che l'ordinanza revocanda sarebbe incorsa in un errore percettivo, perché avrebbe ritenuto nuova la questione della natura transattiva della scrittura del 2 febbraio 2004 e dell'atto notarile successivo, mentre tale natura sarebbe stata pacifica già nel giudizio di merito. La controparte ha resistito eccependo l'inammissibilità della revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non vi fosse l'errore di fatto revocatorio dedotto: l'ordinanza impugnata non aveva negato la natura transattiva della scrittura, ma aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per la novità della questione giuridica relativa all'art. 1970 c.c., non introdotta nei precedenti gradi di giudizio. La doglianza del ricorrente è stata quindi considerata infondata, perché l'asserita natura transattiva della convenzione non eliminava il limite alla proposizione in cassazione di questioni nuove. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base procedurale per la trattazione della revocazione della decisione della Corte di cassazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento camerale accelerato in cui è stata trattata la causa.
richiamato nel ricorso originario come norma sulla transazione.
richiamato nel ricorso originario come norma sulla rescissione per lesione.
interpretato nel senso che la transazione non è impugnabile per causa di lesione; la questione relativa alla sua applicazione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
richiamata per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dalla lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quando vi siano rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto tra sentenza e atti di causa.
- L'errore revocatorio deve essere immediatamente percepibile, senza necessità di attività interpretative o induttive, e deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che la decisione sarebbe stata diversa in sua assenza.
- Non integra errore di fatto la censura che, sotto l'etichetta dell'errore percettivo, miri in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o a riproporre una questione di diritto.
- La natura transattiva di un negozio non consente, di per sé, di superare il limite processuale della novità della questione sollevata per la prima volta in cassazione; il giudizio di legittimità non può essere sede di introduzione di nuove questioni di diritto che richiedano anche accertamenti di fatto.
- La transazione non è impugnabile per causa di lesione ai sensi dell'art. 1970 c.c., ma tale regola opera sul piano sostanziale e non esonera la parte dall'onere di avere tempestivamente allegato e discusso in merito la natura transattiva del rapporto nei precedenti gradi di giudizio.
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