Cassazione Civile, Ordinanza n. 29671/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la quota capitale dei canoni di leasing riferiti ad alcuni terreni, negandone la deducibilità. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva inizialmente accolto il ricorso per un vizio formale dell'avviso. In appello la CTR aveva escluso il difetto di sottoscrizione, ma aveva comunque annullato l'accertamento ritenendo deducibili i canoni, perché i terreni erano destinati allo stoccaggio di materiali di risulta e per l'edilizia e quindi, per la loro funzione nell'attività d'impresa e per la necessità di bonifica per riportarli allo stato naturale, dovevano considerarsi beni strumentali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. n. 223/2006, sostenendo che la deduzione non poteva essere ammessa per i terreni edificabili, comunque esclusi dal regime di ammortamento, indipendentemente dalla loro eventuale strumentalità, perché beni a vita illimitata e non soggetti a consumo o deperimento; ha inoltre richiamato l'art. 102 TUIR e la disciplina dei coefficienti di ammortamento, affermando che mancavano i presupposti per l'ammortamento della quota capitale dei canoni di leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in linea generale, il terreno non è un bene ammortizzabile perché non soggetto a consumo o esaurimento nel tempo della sua utilità, quindi caratterizzato da durata d'uso tendenzialmente illimitata. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 36 d.l. n. 223/2006 non consente di incidere su tale regola, limitandosi a stabilire un criterio forfettario di determinazione del costo delle aree non ammortizzabili nei casi di fabbricati strumentali, anche in leasing. Ha distinto le ipotesi eccezionali in cui l'ammortamento di terreni è ammesso solo quando sia accertata in concreto una vita utile limitata, come per terreni destinati a impianti carburanti, cave o discariche, casi che si fondano comunque su un concetto di consumo temporaneo e non sulla mera strumentalità. Ha quindi escluso che la sola destinazione del terreno a stoccaggio o deposito di materiali, valorizzata dalla CTR, basti a consentire l'ammortamento o la deduzione della quota capitale dei canoni di leasing. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo dei contribuenti; le spese sono state poste a loro carico.
Norme richiamate
art. 36, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
disciplina solo un sistema forfettario di determinazione del costo delle aree occupate dai fabbricati non ammessi all'ammortamento e non modifica la regola generale per cui il terreno non è ammortizzabile
richiede, per l'ammortamento, l'esistenza di coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale e di beni soggetti a deperimento o consumo; tali condizioni non ricorrono per i terreni a vita illimitata
l'ammortamento presuppone un bene soggetto a deperimento fisico o tecnologico e con utilità limitata nel tempo
d.m. 31 dicembre 1988
prevede categorie eccezionali di beni ammortizzabili, ma non consente di includere i terreni privi di vita utile limitata
Massime di principio
- Il terreno, salvo ipotesi eccezionali in cui sia accertata una vita utile limitata, non è bene ammortizzabile perché non è soggetto a consumo o esaurimento della propria utilità nel tempo.
- La mera strumentalità del terreno rispetto all'attività d'impresa non basta, da sola, a giustificarne l'ammortamento o la deduzione della quota capitale dei canoni di leasing.
- L'art. 36 d.l. n. 223/2006 non introduce una regola generale di ammortizzabilità dei terreni, ma disciplina solo il criterio di scorporo forfettario del costo dell'area nei fabbricati strumentali.
- L'ammortamento di terreni è ammissibile solo quando il caso concreto riveli un consumo temporaneo del bene, come nelle ipotesi di cave, discariche o altri utilizzi che ne limitino nel tempo lo sfruttamento.
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