Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lettrice di madrelingua straniera assunta con contratti a termine e poi transitata, all'esito di precedenti vicende giudiziarie e di una transazione, a un rapporto a tempo indeterminato come collaboratrice/esperta linguistica. In un primo contenzioso erano state riconosciute la natura a tempo indeterminato del rapporto e differenze retributive sino al 31 ottobre 1994; in un secondo giudizio era stata poi riconosciuta, per il periodo successivo, la spettanza di differenze retributive parametrate al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, con decisione passata in giudicato. Nel presente giudizio la lavoratrice chiedeva di estendere il medesimo criterio anche al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza d'appello di Lecce del 2013 le garantisse il definitivo "aggancio" a quel parametro retributivo e che la disciplina sopravvenuta non potesse incidere. Le doglianze in cassazione censuravano, in sintesi: la violazione del giudicato esterno e dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010; la motivazione della sentenza d'appello; il preteso vizio di ultrapetizione per avere il giudice valorizzato la mancata prova di mansioni superiori; e la ritenuta preclusione della domanda subordinata sull'assegno ad personam per gli anni successivi al 2009. L'università resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione del giudicato esterno compiuta dalla Corte d'appello di Bari. Ha infatti affermato che la precedente decisione della Corte d'appello di Lecce, come chiarita dall'ordinanza di Cassazione n. 10299/2016, aveva già escluso l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 al rapporto dedotto, non solo per il profilo processuale dell'estinzione ma anche per la portata sostanziale della norma, sicché tale statuizione era coperta da giudicato e impediva un nuovo riesame della questione. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del giudicato e della disciplina sostanziale sopravvenuta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il giudicato esterno, una volta formatosi, vincola le parti e impedisce il riesame delle questioni già definitivamente decise
dedotto come violato per asserito errore di ricognizione del contenuto oggettivo delle prove e delle decisioni precedenti
richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per vizi della motivazione/forma
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato per lamentare ultrapetizione rispetto alla domanda proposta
richiamati per sostenere che la domanda subordinata sull'assegno ad personam non era preclusa
art. 26, comma 3, l. n. 240/2010
norma di interpretazione autentica ritenuta dalla Corte d'appello e dalla Cassazione rilevante nel rapporto; nel caso concreto, il precedente giudicato ne aveva escluso l'applicazione al rapporto dedotto
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela della giusta retribuzione
art. 28 del d.P.R. n. 382/1980
richiamato quale base normativa dell'originario rapporto di lettore di madrelingua straniera
art. 38 del d.P.R. n. 382/1980
richiamato nel ragionamento sul perimetro del precedente giudizio e del giudicato
d.l. n. 2 del 2004, convertito dalla l. n. 63 del 2004
richiamato quale parametro per il computo della retribuzione dovuta
d.l. n. 120 del 1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 236 del 1995
richiamato per il trattamento economico percepito e per il calcolo dell'assegno ad personam
citata come legge contenente la norma di interpretazione autentica applicata nel giudizio
Massime di principio
- Il giudicato esterno, quando definisce una questione relativa a un rapporto di durata o a obbligazioni periodiche, preclude il riesame delle questioni già decise anche per il tempo successivo, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto che modifichi il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
- L'interpretazione del giudicato esterno va compiuta come quella di una norma giuridica, con possibilità di sindacato in cassazione per violazione di legge ove il giudice di merito ne abbia dato un significato non conforme al testo e al contenuto effettivo della decisione precedente.
- Se una precedente decisione, divenuta irrevocabile, ha escluso l'applicazione di una norma sopravvenuta a un rapporto dedotto in giudizio, non è consentito in un nuovo processo rimettere in discussione quella stessa questione sotto il profilo sostanziale, quando la statuizione copra già il punto decisivo.
- In presenza di giudicato esterno su una specifica regolazione economica del rapporto, la domanda volta ad estendere automaticamente quel criterio a periodi successivi è inammissibile sul piano sostanziale se il giudicato ha già fissato il perimetro di inapplicabilità della disciplina sopravvenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15048/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15049/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15050/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15052/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15053/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →