Cassazione Civile, Ordinanza n. 15052/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo spettante a una collaboratrice esperta linguistica, già assunta come lettore di madrelingua straniera con contratti a termine e poi stabilizzata in un diverso rapporto. Dopo un primo giudizio concluso con verbale di conciliazione che aveva riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto e liquidato differenze retributive fino al 31 ottobre 1994, e dopo un secondo giudizio definito con sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto ulteriori differenze retributive fino al 31 dicembre 2008 assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, la lavoratrice ha promosso un nuovo giudizio per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, chiedendo di applicare il medesimo criterio e, in subordine, il trattamento economico individuale non riassorbibile (assegno ad personam). Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva ritenuto che il giudicato precedente non ostasse all'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 per il periodo successivo al 2008, ma aveva comunque riconosciuto gli interessi legali sulle differenze retributive. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, oltre a violazione dell'art. 115 c.p.c.; contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione; violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. per avere ritenuto nuova e quindi preclusa la domanda subordinata sull'assegno ad personam.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 2150/2013, come interpretata dall'ordinanza di Cassazione n. 10297/2016. In applicazione del principio secondo cui il giudicato su rapporti di durata si estende al tempo successivo, salvo sopravvenienze che mutino il rapporto, la Corte ha ritenuto che il precedente giudicato avesse già escluso l'applicabilità dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 al rapporto dedotto in giudizio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Il giudicato esterno, una volta formatosi, ha forza vincolante e non può essere disatteso dal giudice successivo se riguarda la medesima questione già definita.
La ricorrente lo invocava per sostenere un errore di ricognizione del contenuto delle prove e del giudicato; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La censura di motivazione apparente/contraddittoria è stata assorbita.
La censura di nullità processuale è stata assorbita.
Richiamato nei motivi per difetto di motivazione; assorbito.
La ricorrente denunciava ultrapetizione per avere il giudice valorizzato la mancanza di prova di mansioni superiori; motivo assorbito.
Richiamati per censurare la ritenuta novità della domanda subordinata sull'assegno ad personam; motivo assorbito.
art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010
Norma di interpretazione autentica considerata già intervenuta al momento del precedente giudicato; la sua applicazione è stata ritenuta preclusa dal giudicato esterno.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda retributiva, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
Usato dalla Corte per affermare che il giudicato esterno va interpretato come una norma, secondo i criteri letterali e sistematici.
art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980
Norma relativa all'assunzione dei lettori di madrelingua straniera, richiamata per ricostruire il rapporto originario.
art. 4 d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995
Richiamato per descrivere il passaggio al rapporto di collaboratore esperto linguistico.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, quando investe un rapporto di durata o obbligazioni periodiche, impedisce il riesame delle questioni già decise anche per il tempo successivo, salvo che sopravvengano fatti o norme che mutino il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
- L'interpretazione del giudicato esterno segue criteri analoghi a quelli dell'interpretazione delle norme e può essere censurata in cassazione come violazione di legge se il giudice di merito ne ricostruisce erroneamente il contenuto precettivo.
- Quando un precedente giudicato ha già escluso l'applicabilità di una norma sopravvenuta al rapporto dedotto, il giudice del successivo giudizio non può riaprire la questione sotto diverso profilo, neppure se il nuovo periodo controverso è temporalmente successivo.
- Nei rapporti di lavoro di durata, la definizione giudiziale della base di calcolo retributiva può vincolare le controversie future sul medesimo rapporto, a meno che una sopravvenienza normativa o fattuale incida realmente sul rapporto stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15048/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15049/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15050/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15053/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15054/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →