Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo spettante a una lavoratrice universitaria assunta inizialmente come lettrice di madrelingua straniera con contratti a termine e poi inquadrata come collaboratrice esperta linguistica a tempo indeterminato. In un precedente giudizio era stata riconosciuta la natura a tempo indeterminato del rapporto e, in un successivo giudizio, le erano state liquidate differenze retributive fino al 31 dicembre 2008 assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. Nel presente giudizio la lavoratrice ha chiesto che quel criterio fosse applicato anche al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, invocando il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del 2013. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il giudicato non fosse ostativo all'applicazione della norma di interpretazione autentica sopravvenuta e aveva escluso il definitivo aggancio al trattamento del ricercatore, riconoscendo solo gli interessi legali sulle differenze retributive successive al 31 dicembre 2008. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto principalmente la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., l'erronea applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, nonché vizi di motivazione e ultrapetizione; ha inoltre censurato la ritenuta preclusione della domanda subordinata sull'assegno ad personam per il 2009 e gli anni successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione del giudicato esterno. Ha interpretato direttamente il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 2013, rilevando che esso aveva già escluso l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 al rapporto dedotto in giudizio. Ha quindi affermato che, trattandosi di rapporto di durata, il giudicato impedisce il riesame delle questioni già definitivamente decise, salvo sopravvenienze che mutino il contenuto del rapporto, evenienza non ravvisata. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno, una volta formatosi, vincola le parti e preclude il riesame delle questioni già decise con provvedimento definitivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto, in particolare del giudicato e dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato per i vizi di nullità della sentenza dedotti per violazione degli artt. 115, 112, 132, 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
art. 115 c.p.c.
invocato per dedurre un errore di ricognizione del contenuto delle prove/documenti esaminati.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare pronuncia oltre o fuori dal chiesto, con riferimento a una questione non proposta come domanda autonoma.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per vizio di motivazione/struttura della sentenza.
art. 156 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre nullità della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione.
art. 414 c.p.c.
invocato con riguardo alla dedotta preclusione della domanda subordinata.
art. 437 c.p.c.
invocato per censurare la ritenuta novità della domanda in appello.
art. 26, comma 3, l. n. 240/2010
norma di interpretazione autentica richiamata per il trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici ex lettori di madrelingua straniera; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il giudicato ne avesse già escluso l'applicazione al rapporto in esame.
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva adeguata e proporzionata.
art. 28 d.P.R. n. 382/1980
norma che disciplinava l'assunzione originaria come lettore di madrelingua straniera.
art. 4 d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. con modif. in l. 21 giugno 1995, n. 236
norma richiamata per l'inquadramento successivo come collaboratore esperto linguistico.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per affermare che l'interpretazione del giudicato esterno va svolta come interpretazione della norma, con sindacato di legittimità sugli errori interpretativi.
artt. 12 ss. disp. prel. c.c.
utilizzati dalla Corte come criterio per interpretare il giudicato esterno secondo le regole ermeneutiche delle norme.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, per la sua natura imperativa e indisponibile, va interpretato secondo i canoni ermeneutici propri delle norme e non come un semplice atto negoziale; l'errore interpretativo è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato preclude il riesame delle questioni già decise e spiega efficacia anche per il tempo successivo, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il contenuto del rapporto o il suo regolamento.
- Se una pronuncia definitiva ha già escluso l'applicazione di una norma sopravvenuta al rapporto controverso, il giudice di successivo giudizio non può rimettere in discussione quel punto decisivo sotto la diversa prospettiva di un periodo successivo, quando la portata del giudicato copra anche tale profilo.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione del giudicato, gli ulteriori motivi che dipendono dalla medesima questione restano assorbiti.
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