Cassazione Civile, Ordinanza n. 15048/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro per assenze ingiustificate dal 24 novembre 2022 al 1 dicembre 2022 e dal 5 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva a sua volta respinto l'appello. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma dalla decisione di legittimità non emerge il contenuto dei motivi, poiché la Corte non è entrata nel loro esame. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente aveva depositato, a corredo del ricorso, una copia incompleta della sentenza impugnata, costituita solo dalla prima pagina e priva della motivazione, rendendo impossibile la conoscenza della decisione di merito e quindi l'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il deposito della sentenza impugnata era incompleto e non consentiva di conoscere la motivazione della pronuncia d'appello, in violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Non sono stati esaminati i tre motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il deposito della sentenza impugnata deve essere completo; se la copia depositata è incompleta al punto da non consentire la conoscenza della motivazione, il ricorso è improcedibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione del giudizio che ne ricorrono i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per la determinazione dell'importo del contributo unificato ulteriore, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositata, nei modi prescritti, una copia completa della sentenza impugnata, se l'incompletezza impedisce alla Corte di conoscere la motivazione del provvedimento.
- L'onere di deposito del provvedimento impugnato grava sulla parte ricorrente e la sua inosservanza non è sanata dal solo fatto che dal fascicolo possano evincersi dati parziali sulla decisione.
- Quando la violazione riguarda l'intera motivazione e non una porzione marginale dell'atto, la Corte non può colmare il vuoto tramite integrazioni interpretative e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
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