Cassazione Penale, Sentenza n. 46108/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in appello cautelare, aveva confermato il rigetto dell'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (richiesta di retrodatazione / inequipollenza della contestazione), deducendo violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e travisamento della prova. Sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la permanenza della contestazione (c.d. contestazione a catena) e nell'escludere la desumibilità della cessazione della condotta associativa sulla base di dichiarazioni (in particolare quelle rese dal Colonnello Palmieri e relativi verbali) che, secondo la difesa, indicavano la chiusura delle indagini e l'assenza di fatti associativi successivi all'arresto del 24/08/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della preclusione processuale (c.d. giudicato cautelare), rilevando che le questioni proposte erano già state dedotte e valutate in precedenti istanze e decisioni (tra cui sentenza n. 37166/2022 e altra giurisprudenza della Corte). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la preclusione cautelare impedisce la riproposizione delle medesime questioni salvo che siano prodotti elementi di fatto nuovi, cosa non avvenuta. Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata disposta altresì la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
La declaratoria di inefficacia ex art. 297, comma 3, richiede che siano dimostrati i requisiti di anteriorità e la desumibilità dalla documentazione; nel caso di specie la Corte non ha valutato il merito per inammissibilità del ricorso dovuta a preclusione cautelare
Norma sostanziale relativa al reato associativo presa a riferimento rispetto alla contestazione; la questione della persistente idoneità della contestazione a carico del ricorrente era già stata oggetto di precedenti valutazioni cautelari
lett. b) e lett. e) / comma 1
Le censure di ricorso per cassazione erano fondate su violazione di norme di diritto e travisamento della prova, ma la Corte ha ritenuto le stesse precluse perché già dedotte e decise in precedenti provvedimenti cautelari
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per la determinazione dell'ammenda a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma disp. att. c.p.p.
Prescrive la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto
Giurisprudenza Sezioni Unite (Buffa e Romagnoli)
Chiarisce il principio della preclusione cautelare: essa opera limitatamente allo stato degli atti e impedisce la riproposizione delle medesime questioni già dedotte, potendo però essere superata solo da elementi di fatto nuovi che modifichino il quadro precedentemente valutato
Sentenze di questa Corte richiamate
sentenza n. 37166/2022; sentenza n. 18321/2021
Precedenti decisioni che hanno già esaminato e respinto questioni sovrapponibili rispetto a quelle oggi riproposte, costituendo motivo centrale della dichiarazione di inammissibilità per preclusione
Massime di principio
- La riproposizione in sede cautelare di questioni già esaminate è in genere inammissibile: prima di proporre nuovo gravame verificare se gli stessi temi siano già stati oggetto di decisione cautelare o di cassazione
- La preclusione cautelare (c.d. giudicato cautelare) opera solo rispetto alle questioni effettivamente dedotte nello stato degli atti; per superarla è necessario presentare elementi di fatto nuovi e non già conosciuti o disponibili al precedente giudice
- Se l'istanza mira a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 297 c.p.p. è fondamentale documentare in modo chiaro e nuovo la cessazione della condotta o la anteriorità dei fatti; semplici rilievi interpretativi su atti già acquisiti difficilmente saranno ritenuti idonei a superare la preclusione
- Quando si impugnano questioni ricollegabili a travisamento della prova occorre indicare espressamente in che modo la prova è stata travisata e produrre elementi nuovi o atti non considerati precedentemente per evitare l'inammissibilità
- Evitare impugnazioni meramente reiterative: oltre al rischio di inammissibilità si può incorrere in condanne per spese e ammenda (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella scelta di riproporre questioni già decise
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