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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18954/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su capannoni industriali e di ulteriori lavori asseritamente extra-contrattuali, inclusa la realizzazione di una "cabina Enel", oltre a una penale e agli interessi. La società committente proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che parte dei lavori fatturati non era stata eseguita a regola d'arte e, dall'altro, che la cabina Enel non costituiva un'opera extra contratto, ma rientrava nell'obbligazione dell'appaltatrice di consegnare un impianto funzionante e "chiavi in mano"; proponeva anche domanda riconvenzionale risarcitoria. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e la corte d'appello confermava. In cassazione l'appaltatrice articolava quattro motivi: violazione dei criteri ermeneutici del contratto, erronea esclusione dell'inadempimento della committente al pagamento del prezzo della cabina Enel e della ratifica per facta concludentia, omesso esame di fatto decisivo con riferimento al preteso arricchimento senza causa della committente, e omessa ammissione di prove testimoniali nonché violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, secondo cui l'opera appaltata era un impianto fotovoltaico "chiavi in mano" comprensivo della cabina Enel, fosse una plausibile interpretazione del testo contrattuale e non fosse censurabile in cassazione come semplice contrapposizione di una diversa lettura. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale e il cattivo governo delle prove, rilevando che il fatto storico era stato comunque esaminato e che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie. Il secondo motivo è stato ritenuto, in sostanza, un motivo di fatto e comunque non scrutinabile per il regime della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una domanda di arricchimento senza causa non risultante proposta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché la mancata ammissione della prova testimoniale e della nuova c.t.u. non integrava vizio deducibile in cassazione, essendo la causa già ritenuta adeguatamente istruita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    norma richiamata per il procedimento monitorio su cui si è innestata la controversia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    utilizzato per censurare la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e di altre norme sostanziali, ma la Corte ha escluso che le doglianze si risolvessero in reali errores in iudicando

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio

    la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente di sindacare la mera diversa lettura delle prove o del testo contrattuale, salvo anomalie motivazionali rilevanti

  • artt. 1363, 1366, 1368 e 1369 c.c.

    sono i criteri ermeneutici invocati dalla ricorrente; la Corte li ritiene non violati dall'interpretazione accolta dal giudice di merito

  • art. 1399 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una ratifica ex post; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1218 c.c.

    invocato in relazione all'asserito inadempimento della committente, ma la Corte esclude il vizio prospettato

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di indebito arricchimento è dichiarata nuova in cassazione perché non risultante trattata nei gradi di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non dover osservare il principio dispositivo o decida su prove non dedotte dalle parti, non per contestare il peso attribuito alle prove

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal relatore per la proposta di inammissibilità del terzo motivo

  • art. 380-bis, decimo comma, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 3, comma 30, legge n. 192/1998

    richiamato dalla ricorrente per chiedere interessi; il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione della Corte

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omissioni motivazionali rilevanti, non attraverso la mera contrapposizione di una lettura alternativa ritenuta più persuasiva dalla parte.
  • Quando il giudice di merito offre una delle possibili interpretazioni plausibili della clausola contrattuale, la decisione non è sindacabile in cassazione solo perché sarebbe possibile un'altra lettura del testo.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia espressamente derogato al principio dispositivo o abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta già proposta e scrutinata nei gradi di merito.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale o di una nuova consulenza tecnica d'ufficio è censurabile solo se la prova richiesta sia decisiva in senso stretto e idonea a demolire con certezza il fondamento della decisione; il rinnovo della c.t.u. resta comunque rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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