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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29817/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di contributi previdenziali per l'anno 2011 nei confronti di un avvocato che svolgeva attività libero-professionale e che, secondo l'Istituto, era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, dichiarando dovuti i contributi e applicando le sanzioni, ritenendo non prescritta la pretesa perché il termine sarebbe decorso dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e ritenendo inoltre sospesa la prescrizione per occultamento doloso, in ragione dell'omessa iscrizione e della mancata compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha censurato: 1) la decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi; 2) la ritenuta sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., sostenendo sia che la questione fosse nuova, sia che la sola omessa compilazione del quadro RR non equivalga a occultamento doloso; 3) l'affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato che non sia tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettando il terzo. Ha ribadito che per gli avvocati privi di altra copertura previdenziale rilevante, e che svolgano attività libero-professionale non abituale secondo la disciplina ratione temporis, sussiste comunque l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Tuttavia ha cassato la sentenza impugnata perché la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, e perché non vi è automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. La causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    richiamato per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali e per il confronto con la decorrenza del termine di prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    la sospensione per occultamento doloso non opera automaticamente per la mancata compilazione del quadro RR; occorre un accertamento in fatto dell'occultamento doloso

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    norma funzionale al principio di universalizzazione della copertura assicurativa, sulla base della quale l'avvocato privo di altra posizione previdenziale rilevante deve iscriversi alla Gestione separata

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000

    richiamato dalla sentenza d'appello per l'applicazione delle sanzioni sulle somme dovute

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato quanto al procedimento camerale non partecipato

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il giudizio sull'occultamento doloso è valutazione di merito censurabile nei limiti del vizio motivazionale

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito previdenziale.
  • L'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione; occorre una valutazione in fatto del giudice di merito sull'effettivo occultamento.
  • L'avvocato che svolga attività libero-professionale priva di altra copertura previdenziale rilevante, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS anche se non ha obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, in coerenza con il principio di universalizzazione della tutela assicurativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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