Cassazione Civile, Ordinanza n. 23692/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento, da parte del Tribunale, di una società di fatto ritenuta esistente tra una società a responsabilità limitata, una ditta individuale e i soggetti che la controllavano; la Corte d'appello aveva respinto i reclami proposti contro tale pronuncia. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con tre motivi, che il Pubblico Ministero fosse privo di legittimazione a chiedere il fallimento ai sensi dell'art. 7 l.fall., perché la notizia di insolvenza era emersa in indagini penali non rivolte ai soggetti poi falliti e comunque scollegata dalla loro insolvenza; hanno inoltre contestato la sussistenza della cosiddetta supersocietà di fatto, sostenendo che non fosse stata provata rigorosamente l'esistenza di un comune intento sociale e che, al più, potesse configurarsi una holding di fatto; infine hanno censurato la mancata applicazione della disciplina della holding di fatto e la ritenuta insolvenza, deducendo violazione dell'art. 5 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la legittimazione del Pubblico Ministero ex art. 7 l.fall. sussiste ogni volta che la notitia decoctionis sia stata appresa istituzionalmente, anche nel corso di indagini penali non dirette contro il debitore, e che non occorra un procedimento penale riferito specificamente al soggetto poi fallito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito: la Corte d'appello aveva accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile, plurimi indici della comunanza di interessi e dell'affectio societatis tra i soggetti coinvolti, configurando una società di fatto orizzontale e non una mera holding di fatto; parimenti aveva motivato l'insolvenza sulla base di un indebitamento rilevante e non contestato, senza concrete possibilità di soddisfacimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento si estende a tutti i casi in cui egli abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, anche nel corso di indagini penali non rivolte direttamente al debitore.
Lo stato di insolvenza può essere desunto da un indebitamento rilevante e non contestato, in assenza di concrete possibilità di farvi fronte.
La disciplina del fallimento esteso è richiamata nel confronto con l'ipotesi della holding di fatto, ma la Corte esclude che i ricorrenti abbiano scalfito l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prova della supersocietà di fatto.
art. 42 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prova della supersocietà di fatto.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla prova della supersocietà di fatto.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la configurabilità del vincolo societario di fatto.
Richiamato dalla Corte per affermare che un coordinamento di fatto volto a perseguire l'interesse delle persone fisiche controllanti può semmai rilevare come holding di fatto e fonte di responsabilità, non come prova della supersocietà di fatto.
Le censure sono formulate come violazioni di legge, ma sono dichiarate inammissibili nella parte in cui mirano a una rivisitazione dell'accertamento di fatto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento non è necessario che la notitia decoctionis emerga da un procedimento penale instaurato nei confronti del medesimo soggetto poi dichiarato fallito; è sufficiente che l'organo l'abbia appresa istituzionalmente.
- La sussistenza di una società di fatto o supersocietà di fatto richiede la rigorosa dimostrazione di un comune intento sociale e di una gestione orizzontale tra i partecipanti; tale assetto non può essere confuso con una mera direzione e coordinamento di fatto.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base di plurimi indici fattuali non contestati, la comunanza di interessi, l'affectio societatis e l'insolvenza, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Un motivo di ricorso che si limiti a proporre considerazioni astratte sulla nozione di insolvenza, senza confrontarsi con l'accertamento concreto di un indebitamento rilevante e non fronteggiato da concrete possibilità di adempimento, è inammissibile.
- La configurabilità di una holding di fatto non esclude, di per sé, l'autonoma fallibilità del soggetto di fatto ove ne sia accertata l'insolvenza; ma tale figura non coincide con la società di fatto e segue una diversa disciplina, anche in tema di responsabilità.
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