Sentenza del 24/12/2019 n. 34447 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il decreto del Tribunale di Palermo che aveva ammesso al passivo fallimentare solo parzialmente i crediti tributari insinuati, ritenendone prescritti alcuni, inclusi crediti relativi a tasse automobilistiche. Sosteneva, in primo luogo, che la questione della prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario e non a quella del giudice fallimentare. In secondo luogo, sosteneva che, essendo le cartelle regolarmente notificate e non impugnate, dovesse applicarsi il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c., anziché il termine prescrizionale più breve previsto per i singoli tributi.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, dopo la notifica della cartella di pagamento non impugnata, la pretesa tributaria si consolida e la giurisdizione tributaria si esaurisce. Le questioni relative a fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione maturata successivamente alla cartella, spettano al giudice ordinario; nel fallimento, quindi, possono essere decise dal giudice delegato e dal tribunale in sede di verifica o opposizione allo stato passivo. La Corte ha inoltre confermato che la mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione più breve in quello decennale: il termine decennale opera, in via generale, solo in presenza di un accertamento divenuto definitivo per giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella delimita il riparto di giurisdizione: le contestazioni sul tributo e sul titolo spettano al giudice tributario, mentre i fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla cartella, diretti a contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, spettano al giudice ordinario.
Art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; nell'ambito di tale procedimento il giudice fallimentare può decidere sulle eccezioni relative all'esistenza e all'attualità del credito insinuato, inclusa la prescrizione sopravvenuta alla cartella.
Prevede l'opposizione all'esecuzione per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata sulla base di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo. La stessa logica opera nella verifica dei crediti in una procedura concorsuale.
Il termine decennale di prescrizione derivante dalla conversione del termine breve opera quando il diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo equiparabile; non deriva automaticamente dalla semplice mancata impugnazione della cartella.
Prevede la prescrizione ordinaria decennale, applicabile solo quando non sia previsto uno specifico termine prescrizionale. La definitività amministrativa della cartella non elimina i termini sostanziali più brevi previsti per i singoli tributi.
Art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al termine prescrizionale applicabile, ma la Corte ha respinto la tesi secondo cui la notifica e la mancata opposizione della cartella comporterebbero automaticamente l'applicazione del termine decennale.
Art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione, nella parte in cui escludeva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per determinati atti dell'esecuzione tributaria successivi alla cartella, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 114 del 2018, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva sui fatti sopravvenuti.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Una volta notificata e non impugnata la cartella di pagamento, le contestazioni sull'esistenza originaria del tributo appartengono al giudice tributario, mentre la prescrizione maturata dopo la cartella è un fatto sopravvenuto che può essere fatto valere davanti al giudice ordinario.
- Nel fallimento, il curatore può eccepire la prescrizione del credito tributario in sede di verifica dello stato passivo; il giudice delegato e il tribunale possono decidere direttamente tale questione senza ammettere necessariamente il credito con riserva.
- La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non determina automaticamente la conversione del termine prescrizionale specifico in quello decennale.
- Per stabilire se un credito tributario sia prescritto occorre individuare il termine sostanziale previsto per quello specifico tributo e verificare gli eventuali atti interruttivi successivi alla notifica della cartella.
- Il termine decennale ex art. 2953 c.c. richiede, di regola, un accertamento giudiziale passato in giudicato; la semplice definitività amministrativa della cartella non è sufficiente.
- La distinzione decisiva è temporale: prima o fino alla cartella si discute del titolo tributario davanti al giudice tributario; dopo la cartella si discutono davanti al giudice ordinario l'attualità e l'esigibilità del diritto alla riscossione, inclusi i fatti estintivi sopravvenuti.
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