Sentenza del 23/12/2019 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Accertamento induttivo - Mediante utilizzo dello "Spesometro" - Prova contraria - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sui dati dello "Spesometro", in particolare per la mancata produzione, da parte dell'Erario, delle fatture relative alle operazioni contestate e per l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare la natura, l'entità, l'effettiva esistenza e l'inerenza dei rapporti commerciali. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973; tuttavia, trattandosi di presunzioni tributarie, il contribuente deve fornire elementi concreti per contrastarle.
La decisione
La pretesa fondata sui dati dello "Spesometro" non può essere automaticamente confermata quando l'Amministrazione non produce le fatture o altra documentazione idonea a dimostrare le operazioni contestate. La mancata produzione di tali documenti impedisce al giudice di verificare la natura, la tipologia e l'entità delle prestazioni. In assenza di un principio di prova sull'effettiva sussistenza e inerenza del rapporto commerciale, il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio la documentazione commerciale non prodotta dalle parti. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente, limitatamente alla parte non adeguatamente provata dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito, anche in presenza di omessa dichiarazione, sulla base di dati e notizie comunque raccolti. L'utilizzo di tale metodo non esonera però l'Amministrazione dall'onere di fornire elementi probatori sufficienti e consente al contribuente di offrire prova contraria.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale legittima, in linea di principio, il ricorso all'accertamento induttivo, ma non rende automaticamente incontestabili i dati utilizzati dall'Amministrazione.
- I dati dello "Spesometro" possono costituire una base presuntiva, ma devono essere collegati a documenti o altri elementi idonei a dimostrare concretamente l'esistenza, la natura, l'entità e l'inerenza delle operazioni.
- Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su fatture o operazioni specifiche, la mancata produzione della relativa documentazione può impedire al giudice di verificare la fondatezza dell'accertamento.
- Il contribuente deve comunque fornire una prova contraria o elementi concreti di contestazione; la semplice negazione delle operazioni potrebbe non essere sufficiente.
- Il giudice non è normalmente tenuto a supplire alla carenza probatoria delle parti acquisendo d'ufficio documenti commerciali che non siano stati prodotti e rispetto ai quali non esista neppure un principio di prova.
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