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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 288 - Corte Costituzionale

Imposta sul reddito delle società - IRES - Addizionale imprese creditizie, finanziarie e assicurative - Irragionevole disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 133/2013, che per il solo periodo d'imposta 2013 aveva introdotto una maggiorazione di 8,5 punti percentuali dell'aliquota IRES per enti creditizi e finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative. Sostenevano che il prelievo producesse un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre imprese soggette all'IRES, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché l'appartenenza ai settori vigilati non avrebbe dimostrato una maggiore capacità contributiva. Deducevano inoltre la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per assenza dei requisiti di necessità e urgenza, trattandosi di una misura destinata a finanziare la contestuale abolizione della seconda rata IMU 2013.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto legittimo il ricorso al decreto-legge, poiché la maggiorazione era funzionalmente collegata alla copertura finanziaria della riduzione IMU e inserita in un contesto di crisi economica e imminente scadenza del pagamento. Quanto agli artt. 3 e 53 Cost., la Corte ha riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità nel selezionare specifici indici di capacità contributiva, anche diversi da patrimonio e reddito, purché la scelta non sia arbitraria. L'appartenenza ai mercati creditizio, finanziario e assicurativo, caratterizzati da autorizzazioni, barriere all'ingresso, struttura oligopolistica e domanda relativamente anelastica, poteva costituire un indice razionale di forza o potenzialità economica. La misura era inoltre limitata al 2013 e inserita in un più ampio intervento che aveva contemporaneamente attenuato la tassazione ordinaria su tali settori mediante la modifica della deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti. Le società non hanno quindi ottenuto il rimborso fondato sull'illegittimità costituzionale della norma.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5

    Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 ... l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi ... è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali.

    La disposizione introduce una sovraimposta temporanea sull'IRES applicabile a enti creditizi e finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative; la Corte la qualifica più propriamente come sovraimposta perché utilizza il reddito come parametro, ma riguarda solo determinati soggetti e prevede una base imponibile parzialmente differenziata.

  • Art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza consente differenziazioni tributarie tra categorie di contribuenti solo se sostenute da adeguate giustificazioni obiettive e non arbitrarie.

  • Art. 53 Cost.

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La capacità contributiva può essere individuata anche attraverso indici economici evoluti, non necessariamente coincidenti soltanto con reddito o patrimonio. Tuttavia, la misura del prelievo deve rimanere proporzionata all'indice assunto dal legislatore.

  • Art. 77, secondo comma, Cost.

    Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta ... provvedimenti provvisori con forza di legge...

    La Corte esclude una evidente carenza dei presupposti di necessità e urgenza, considerando il decreto nel suo complesso e valorizzando la crisi economica, l'imminente scadenza IMU e l'esigenza di assicurare contestualmente la copertura finanziaria delle minori entrate.

  • Art. 81, terzo comma, Cost.

    L'obbligo di copertura finanziaria imponeva al Governo, che interveniva tramite decreto-legge sulla materia IMU, di prevedere contestualmente le risorse necessarie a compensare le minori entrate.

  • Art. 77 TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione individua l'aliquota IRES sulla quale operava la maggiorazione temporanea prevista dal D.L. n. 133/2013.

  • Art. 106, comma 3, TUIR

    La variazione in aumento derivante dalla disciplina speciale sulle svalutazioni e perdite su crediti non concorreva alla base imponibile della sovraimposta, riducendone l'impatto rispetto a un'applicazione automatica dell'aliquota aggiuntiva sull'intera base IRES.

  • Art. 1, comma 160, lettera c), numero 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La modifica della deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per banche e intermediari finanziari, con effetti dal 2013, attenuava l'imposizione ordinaria e compensava sistemicamente l'aggravio temporaneo.

  • Art. 8 D.L. n. 133/2013

    Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

    La norma evidenzia il collegamento funzionale tra l'abolizione della seconda rata IMU e la sovraimposta IRES, confermandone la funzione di copertura finanziaria.

Massime di principio

  • Una differenziazione fiscale applicata a uno specifico settore non è automaticamente incostituzionale: è legittima se fondata su caratteristiche oggettive del settore che possano ragionevolmente indicare una diversa capacità o potenzialità economica.
  • La parità di reddito non impone necessariamente la medesima aliquota per tutti i contribuenti, ma ogni trattamento differenziato deve essere sorretto da una giustificazione obiettiva, coerente e non arbitraria.
  • La temporaneità di un tributo, da sola, non sana una disparità costituzionale; può però concorrere alla legittimità quando si accompagna a una logica sistemica, a misure compensative e a una finalità concreta di redistribuzione o di copertura.
  • Nel valutare la costituzionalità di una misura fiscale occorre considerare l'intero quadro normativo e non soltanto l'aliquota nominale: base imponibile, deduzioni, durata, misure compensative e finalità complessiva possono incidere sul giudizio di proporzionalità.
  • Il requisito di necessità e urgenza del decreto-legge può ricorrere anche quando la necessità finanziaria nasce dalla stessa operazione normativa, purché sia necessario prevedere contestualmente la copertura delle nuove spese o delle minori entrate e sussista un contesto urgente complessivo.
  • Il confronto ai fini dell'uguaglianza tributaria deve avvenire tra situazioni realmente omogenee: settori diversi non sono comparabili sulla base di una sola caratteristica comune, come la sottoposizione a vigilanza pubblica.

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