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Sentenza

Sentenza del 24/12/2019 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Imposta Comunale sulla pubblicità - Presupposto impositivo - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, contestando la tassabilità di alcune immagini apposte sulle vetrine del proprio esercizio commerciale. In appello ha dedotto il difetto di motivazione e l'errore in fatto e in diritto. La controversia riguardava due presunti mezzi pubblicitari, costituiti da immagini di contesti urbani con palazzi e grattacieli, mentre altri elementi erano già stati esclusi dalla concessionaria in autotutela. Il contribuente sosteneva che tali immagini avessero una funzione meramente decorativa e non fossero obiettivamente collegate al nome, ai prodotti o al settore merceologico dell'esercizio, che vende articoli di abbigliamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le immagini urbane e i giornali esposti non presentassero una prevalente o pregnante valenza pubblicitaria e non fossero obiettivamente idonei a far conoscere al pubblico l'esercizio commerciale o il suo settore merceologico. Non è stato ravvisato un collegamento oggettivo tra le raffigurazioni e il nome dell'esercizio o l'offerta di abbigliamento. È stato quindi escluso il presupposto impositivo, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 507/1993

    La norma è stata richiamata quale fondamento della pretesa relativa all'imposta comunale sulla pubblicità. La sua applicazione presuppone, secondo il Collegio, l'esistenza di un mezzo di comunicazione con effettiva funzione pubblicitaria.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione sull'imposta comunale sulla pubblicità

    Qualsiasi mezzo di comunicazione diretto al pubblico obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome ed il prodotto dell'azienda

    Il presupposto impositivo richiede un collegamento obiettivo tra il mezzo esposto e il nome, il prodotto o l'attività dell'impresa. Non è sufficiente che l'elemento sia visibile al pubblico o contribuisca genericamente all'attrattiva estetica del locale.

Massime di principio

  • Le immagini, decorazioni o elementi grafici esposti in un esercizio commerciale sono soggetti all'imposta sulla pubblicità solo quando presentano una funzione pubblicitaria obiettiva e riconoscibile.
  • Il collegamento tra l'immagine e l'attività commerciale deve risultare concretamente, senza basarsi su associazioni meramente soggettive, indirette o ipotetiche dell'amministrazione o del concessionario.
  • La semplice valorizzazione estetica della vetrina, dell'arredamento o della facciata non integra di per sé un messaggio pubblicitario tassabile.
  • Per accertare il presupposto d'imposta occorre verificare se il mezzo sia idoneo a far conoscere al pubblico il nome dell'impresa, i suoi prodotti o il suo settore merceologico.
  • In caso di contestazione, fotografie e documentazione visiva possono essere decisive per dimostrare che le raffigurazioni hanno natura decorativa e non pubblicitaria.

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