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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31654/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una misura cautelare personale applicata dal giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame nei confronti di un indagato, ritenuto gravemente indiziato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, per asserita frammentazione del compendio indiziario e per mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri alle sue dichiarazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle aggravanti mafiose, sostenendo l'assenza degli atti idonei alla tentata estorsione, della coartazione della vittima e di una concreta capacità intimidatoria o finalità di agevolazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sul principio di proporzionalità, lamentando una meccanica applicazione della presunzione cautelare e l'omessa verifica dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva o inquinamento probatorio; 4) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per il dedotto rinvio acritico all'ordinanza genetica e per l'omessa risposta alle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che le dichiarazioni della persona offesa possono, in materia cautelare, integrare i gravi indizi anche senza riscontri esterni obbligatori, e che nel caso concreto il Tribunale aveva comunque valorizzato plurimi riscontri dichiarativi, documentali, tecnici e intercettivi, oltre a reputare implausibile la versione difensiva. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché si limitava a reiterare doglianze già disattese: la tentata estorsione era stata ricostruita valorizzando l'idoneità ex ante della minaccia a coartare la vittima, mentre le aggravanti mafiose risultavano adeguatamente motivate attraverso il richiamo ai carcerati, alle cosche e alla funzionalità della condotta al mantenimento del sodalizio. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione del riesame non si era limitata alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma aveva esposto ragioni autonome sull'attualità e concretezza del pericolo cautelare, sul rischio di reiterazione e su quello di inquinamento probatorio. Il quarto motivo è stato giudicato aspecifico e comunque infondato, poiché il Tribunale aveva esaminato le censure difensive e non aveva fatto un mero rinvio acritico all'ordinanza genetica. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza, senza che sia sempre necessario un riscontro oggettivo esterno per valutarne l'attendibilità estrinseca.
  • La valutazione della gravità indiziaria deve essere globale e coordinata: il giudice può valorizzare plurimi elementi convergenti, anche di natura dichiarativa, documentale, tecnica e intercettiva, mentre in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio indiziario.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare non riguarda la scelta degli elementi ritenuti decisivi né la loro specifica consistenza, ma solo l'esistenza e la logicità della motivazione stessa.
  • Nel delitto di tentata estorsione, l'idoneità della condotta intimidatoria va valutata ex ante: non rileva che la vittima abbia poi resistito alla minaccia o non abbia modificato immediatamente le proprie decisioni.
  • L'aggravante del metodo mafioso richiede una condotta concretamente connotata da capacità intimidatoria derivante dal vincolo associativo o dal richiamo ad esso, non bastando un riferimento astratto al contesto mafioso.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile quando la condotta dell'agente sia funzionale, secondo una valutazione concreta, al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione criminale di riferimento.
  • In tema di esigenze cautelari, il giudice deve motivare sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio e sull'adeguatezza della misura applicata, non potendosi limitare a richiamare la sola presunzione legale.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se non si risolva in un mero rinvio acritico, dovendo il giudice del riesame affrontare effettivamente le specifiche doglianze difensive; se le censure risultano già esaminate e disattese, il motivo è aspecifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelariEstorsioneCorruzione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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