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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31555/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado all'esito di rito abbreviato e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Lecce. La vicenda riguarda la ritenuta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione e la resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le prove ai fini dell'affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., lamentando che la Corte di appello non avrebbe considerato le doglianze difensive sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché verteva su questioni relative all'affermazione di responsabilità non devolute con l'atto di appello, essendo stata impugnata in appello solo la pena; tali questioni non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, poiché si risolveva in una censura generica sul trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva e congrua quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione nella forma di lieve entità.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto in appello.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato in relazione alla richiesta di esclusione della responsabilità; la censura non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    richiamato in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 609 c.p.p.

    è stato applicato il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 61 c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, quale parametro del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello: il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta censure sull'affermazione di responsabilità se in appello era stata contestata soltanto la pena.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limita a una censura generica del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena, se congrua ed esaustiva, rende infondata o inammissibile una doglianza che non ne evidenzi specifiche illogicità o violazioni di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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