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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31653/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il provvedimento riguarda una misura cautelare personale: il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare, proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., contro l'ordinanza del GIP che aveva confermato la custodia in carcere per una provvisoria imputazione di concorso in rapina pluriaggravata. L'indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per l'asserita errata valutazione delle circostanze dell'arresto e della consegna alle autorità italiane, sostenendo di aver manifestato al difensore la volontà di rientrare in Italia per chiarire la propria posizione e che l'arresto dimostrerebbe tale volontà; lamenta inoltre che la latitanza sia stata valorizzata in modo illogico ai fini delle esigenze cautelari. Con il secondo motivo censura ancora la motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, ritenendo non adeguatamente considerati il tempo trascorso dalla cattura, il risarcimento alle vittime, la sua incensuratezza e la diversa posizione dei coindagati, oltre alla motivazione sull'inidoneità dei luoghi indicati dalla difesa per gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse realmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si risolvesse in una ricostruzione alternativa e congetturale dei fatti, priva di specificità. Ha osservato che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla fuga immediatamente successiva alla rapina, sulla irreperibilità dell'indagato per mesi, sull'emissione di un mandato d'arresto europeo e sul conseguente giudizio di persistenza delle esigenze cautelari, con particolare rilievo al pericolo di fuga e di reiterazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: la disparità di trattamento con i coindagati era stata superata dalla diversa condizione di latitanza del ricorrente; il Tribunale aveva già considerato incensuratezza e risarcimento, giudicandoli non sufficienti a fronte del concreto pericolo di fuga; inoltre, i precedenti penali, anche recenti, giustificavano la prognosi di reiterazione. Infine, la censura sull'idoneità dei luoghi per i domiciliari è stata considerata radicalmente generica, perché non scalfiva le ragioni dell'ordinanza che aveva valorizzato la mancanza di documentazione adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure coercitive.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti richiesti dalla legge processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale alla disciplina di omissis e tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari non è consentito limitarsi a proporre una diversa lettura del fatto o una valutazione alternativa degli elementi probatori, ma occorre confrontarsi in modo specifico e critico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • Le censure per vizio di motivazione sono inammissibili quando restano assertive o congetturali e non indicano un effettivo travisamento logico della motivazione, soprattutto se non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di impugnazione.
  • La latitanza o irreperibilità protratta può essere legittimamente valorizzata ai fini della valutazione del pericolo di fuga e, in presenza di ulteriori elementi negativi, anche del pericolo di reiterazione del reato.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può ritenere non decisivi elementi favorevoli come incensuratezza o risarcimento del danno, se la prognosi di attualità e concretezza del pericolo resta sorretta da dati specifici della vicenda e dalla personalità dell'indagato.
  • La censura sull'idoneità dei luoghi proposti per gli arresti domiciliari deve confrontarsi con le concrete ragioni di inidoneità indicate dal giudice di merito; una mera affermazione difensiva o una dichiarazione non supportata da adeguata documentazione non è sufficiente a sovvertire il giudizio cautelare.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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