Cassazione Penale, Sentenza n. 31560/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un ordine di demolizione conseguente a una sentenza di condanna per abusi edilizi relativi a un immobile sito nel Comune di Lettere. In sede esecutiva, dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha delimitato l'ambito dell'ordine di demolizione alle opere successivamente realizzate rispetto a una certa data, individuando le tompagnature esterne dei due piani, gli infissi e i tramezzi interni del primo piano. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente rideterminato il perimetro dell'ordine demolitorio, assumendo come discrimine temporale l'8 settembre 1997 invece dell'8 settembre 2007, data che la difesa riteneva vincolante in base a una precedente ordinanza della Corte d'appello e al giudicato rescindente formatosi sulla decisione di annullamento della Cassazione. Ha quindi denunciato la violazione degli artt. 666 e 670 c.p.p., dei limiti oggettivi del titolo esecutivo e dei poteri del giudice dell'esecuzione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con il dictum rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il giudice del rinvio aveva correttamente dato attuazione al dictum rescindente, limitando l'accertamento dell'ambito applicativo dell'ordine di demolizione alle opere realizzate successivamente all'8 settembre 1997. La data diversa indicata nel dispositivo di una precedente ordinanza era frutto di un mero errore materiale/refuso, superato sia dalla motivazione dell'ordinanza sia dal contenuto della precedente sentenza rescindente. La Corte ha aggiunto che l'ordine di demolizione del 2002 non poteva logicamente riguardare opere costruite dopo la sua emissione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
richiamato come base dell'istanza di esecuzione e dei poteri del giudice dell'esecuzione nel delimitare il titolo demolitorio
art. 670 c.p.p.
richiamato nel ricorso per denunciare la violazione dei limiti oggettivi del titolo esecutivo e dei poteri del giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma evocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
implicitamente applicato nella statuizione finale di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione deve attenersi al dictum rescindente della Corte di cassazione e delimitare l'ambito del titolo esecutivo nel rispetto dei principi di diritto già fissati.
- Un errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento precedente non vincola il giudice quando il significato corretto emerge inequivocabilmente dalla motivazione e dal complesso decisionale.
- L'ordine di demolizione conseguente a reati edilizi può riguardare solo le opere effettivamente ricomprese nel titolo esecutivo e non può estendersi a manufatti o interventi successivi alla sua formazione.
- Se il ricorso si risolve in una censura manifestamente infondata sulla corretta attuazione del giudicato rescindente, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31555/2026 del 19/08/2026
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31557/2026 del 19/08/2026
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31559/2026 del 19/08/2026
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31563/2026 del 19/08/2026
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31564/2026 del 19/08/2026
- Sentenza penale · 19 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31565/2026 del 19/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →