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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31655/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un tentativo di estorsione aggravata contestato in concorso e qualificato come reato tentato, con aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. L'indagato aveva proposto richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del g.i.p. che gli applicava la custodia in carcere; il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza. In Cassazione, la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. per la ritenuta gravità indiziaria, sostenendo che il quadro indiziario fosse costruito su asseriti rapporti con un coindagato, su una lettura insufficiente delle dichiarazioni della persona offesa e sulla mancata verifica di eventuali contraddizioni con altre fonti (filmati, testimonianze, tabulati), oltre che su una superficiale valutazione della versione difensiva, che descriveva le richieste rivolte alla vittima come lecite e finalizzate a un lavoro o a collaborazione economica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica delle aggravanti, perché il metodo mafioso sarebbe stato desunto dal mero riferimento a soggetti detenuti senza accertare l'effettiva percezione intimidatoria da parte della vittima, mentre l'agevolazione mafiosa sarebbe stata inferita solo in via oggettiva, senza dimostrare che la condotta fosse diretta a rafforzare l'organizzazione criminale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, lamentando un'applicazione meccanica della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., senza verifica di attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio o reiterazione, e senza valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare, senza necessità di riscontri esterni per l'attendibilità estrinseca, e che il Tribunale aveva comunque valorizzato plurimi riscontri dichiarativi, documentali e tecnici, nonché giudicato implausibile la versione dell'indagato. Ha inoltre rilevato la continuità tra l'iniziativa del coindagato e l'intervento del ricorrente, che si inseriva nella stessa dinamica intimidatoria volta a ottenere sostegno economico per detenuti e per l'organizzazione criminale di riferimento. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione del Tribunale sulla percezione intimidatoria della vittima e sulla sussistenza sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione mafiosa, desunta dalla presentazione del ricorrente come "amico di Ciambrone" e dalla funzionalità della condotta al mantenimento dell'organizzazione criminale. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto aspecifico, poiché il Tribunale aveva motivato in modo congruo e non meramente presuntivo l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, valorizzando il contesto ambientale, la vicinanza territoriale, la capacità di movimento dell'indagato e le pregresse violazioni di misure alternative; ha anche spiegato l'inidoneità di misure meno afflittive e del braccialetto elettronico a impedire contatti e condizionamenti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma che disciplina la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato dalla difesa sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato dalla difesa sulla motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    presunzione cautelare richiamata dalla difesa; la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a evocarla, ma ha motivato su attualità e concretezza delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3-bis, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle misure meno afflittive

  • art. 275-bis c.p.p.

    norma evocata per l'eventuale uso del braccialetto elettronico con gli arresti domiciliari

  • art. 56 c.p.

    norma che disciplina il tentativo, richiamata nel capo di imputazione

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    norma incriminatrice del tentato delitto di estorsione contestato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come titolo cautelare aggravato che incide sulla presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • art. 131-bis c.p.

    citato solo nel corpo tassonomico, non nella sentenza; non incluso

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, le dichiarazioni della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza anche senza riscontri oggettivi esterni, purché il giudice ne valuti la credibilità intrinseca e, se presenti, gli ulteriori elementi di conferma.
  • In sede di legittimità, non è consentito rivalutare il contenuto degli indizi, scegliere quali elementi siano decisivi o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito; il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e la minima completezza della motivazione.
  • Le doglianze che si limitano a opporre una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, sono inammissibili o comunque aspecifiche.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere ravvisata quando la condotta si innesti consapevolmente in un contesto criminale organizzato e sfrutti la forza intimidatrice del sodalizio, risultando percepibile dalla vittima come espressione di quel contesto.
  • L'agevolazione mafiosa è configurabile quando la condotta del singolo sia funzionale, anche sul piano pratico, al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione criminale di riferimento.
  • In materia cautelare, la presunzione legale non esonera il giudice dal motivare in concreto su attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, nonché sulla inidoneità di misure meno afflittive rispetto a quella applicata.
  • La valutazione della proporzionalità della misura deve considerare il contesto ambientale, la vicinanza tra indagato e vittima, la concreta capacità di contatto e gli eventuali precedenti comportamenti di violazione di misure già in atto.
  • Il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari non sono adeguati quando la motivazione evidenzi che non impedirebbero contatti con terzi o ulteriori condizionamenti della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariElemento soggettivoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleMisure cautelariParte generaleReati contro la PA
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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