Cassazione Penale, Sentenza n. 31655/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un tentativo di estorsione aggravata contestato in concorso e qualificato come reato tentato, con aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. L'indagato aveva proposto richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del g.i.p. che gli applicava la custodia in carcere; il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza. In Cassazione, la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. per la ritenuta gravità indiziaria, sostenendo che il quadro indiziario fosse costruito su asseriti rapporti con un coindagato, su una lettura insufficiente delle dichiarazioni della persona offesa e sulla mancata verifica di eventuali contraddizioni con altre fonti (filmati, testimonianze, tabulati), oltre che su una superficiale valutazione della versione difensiva, che descriveva le richieste rivolte alla vittima come lecite e finalizzate a un lavoro o a collaborazione economica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica delle aggravanti, perché il metodo mafioso sarebbe stato desunto dal mero riferimento a soggetti detenuti senza accertare l'effettiva percezione intimidatoria da parte della vittima, mentre l'agevolazione mafiosa sarebbe stata inferita solo in via oggettiva, senza dimostrare che la condotta fosse diretta a rafforzare l'organizzazione criminale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, lamentando un'applicazione meccanica della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., senza verifica di attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio o reiterazione, e senza valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare, senza necessità di riscontri esterni per l'attendibilità estrinseca, e che il Tribunale aveva comunque valorizzato plurimi riscontri dichiarativi, documentali e tecnici, nonché giudicato implausibile la versione dell'indagato. Ha inoltre rilevato la continuità tra l'iniziativa del coindagato e l'intervento del ricorrente, che si inseriva nella stessa dinamica intimidatoria volta a ottenere sostegno economico per detenuti e per l'organizzazione criminale di riferimento. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione del Tribunale sulla percezione intimidatoria della vittima e sulla sussistenza sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione mafiosa, desunta dalla presentazione del ricorrente come "amico di Ciambrone" e dalla funzionalità della condotta al mantenimento dell'organizzazione criminale. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto aspecifico, poiché il Tribunale aveva motivato in modo congruo e non meramente presuntivo l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, valorizzando il contesto ambientale, la vicinanza territoriale, la capacità di movimento dell'indagato e le pregresse violazioni di misure alternative; ha anche spiegato l'inidoneità di misure meno afflittive e del braccialetto elettronico a impedire contatti e condizionamenti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
norma che disciplina la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare
art. 273 c.p.p.
richiamato dalla difesa sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza
art. 292 c.p.p.
richiamato dalla difesa sulla motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 275, comma 3, c.p.p.
presunzione cautelare richiamata dalla difesa; la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a evocarla, ma ha motivato su attualità e concretezza delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3-bis, c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle misure meno afflittive
art. 275-bis c.p.p.
norma evocata per l'eventuale uso del braccialetto elettronico con gli arresti domiciliari
art. 56 c.p.
norma che disciplina il tentativo, richiamata nel capo di imputazione
art. 629, secondo comma, c.p.
norma incriminatrice del tentato delitto di estorsione contestato
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come titolo cautelare aggravato che incide sulla presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
art. 131-bis c.p.
citato solo nel corpo tassonomico, non nella sentenza; non incluso
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, le dichiarazioni della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza anche senza riscontri oggettivi esterni, purché il giudice ne valuti la credibilità intrinseca e, se presenti, gli ulteriori elementi di conferma.
- In sede di legittimità, non è consentito rivalutare il contenuto degli indizi, scegliere quali elementi siano decisivi o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito; il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e la minima completezza della motivazione.
- Le doglianze che si limitano a opporre una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, sono inammissibili o comunque aspecifiche.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere ravvisata quando la condotta si innesti consapevolmente in un contesto criminale organizzato e sfrutti la forza intimidatrice del sodalizio, risultando percepibile dalla vittima come espressione di quel contesto.
- L'agevolazione mafiosa è configurabile quando la condotta del singolo sia funzionale, anche sul piano pratico, al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione criminale di riferimento.
- In materia cautelare, la presunzione legale non esonera il giudice dal motivare in concreto su attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, nonché sulla inidoneità di misure meno afflittive rispetto a quella applicata.
- La valutazione della proporzionalità della misura deve considerare il contesto ambientale, la vicinanza tra indagato e vittima, la concreta capacità di contatto e gli eventuali precedenti comportamenti di violazione di misure già in atto.
- Il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari non sono adeguati quando la motivazione evidenzi che non impedirebbero contatti con terzi o ulteriori condizionamenti della persona offesa.
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