Cassazione Penale, Sentenza n. 31559/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e, in appello, aveva ottenuto solo la rideterminazione della pena per il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che non fosse provata la provenienza illecita della merce sequestrata e che non emergesse il dolo di ricettazione: i supporti CD/DVD e il vestiario non sarebbero stati oggetto di adeguati accertamenti tecnici, non sarebbero stati visionati in aula, e sarebbe stata plausibile una provenienza lecita o comunque una mera negligenza nell'acquisto; ha inoltre prospettato la riqualificazione in contravvenzione ex art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione, assumendo che, alla data del ricorso, i termini fossero già maturati sia in caso di permanenza della ricettazione attenuata sia in caso di riqualificazione nell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza di merito aveva fornito una motivazione congrua sulla provenienza illecita dei beni e sulla consapevolezza dell'imputato, desunta dalla mancanza di documentazione, dalle modalità di presentazione della merce e dalla sua esposizione in un esercizio commerciale gestito di fatto dal ricorrente. Ha inoltre escluso la riqualificazione ex art. 712 c.p., ribadendo che la distinzione rispetto alla ricettazione dipende dall'elemento soggettivo: dolo, anche eventuale, nella ricettazione; mera colpa nell'ipotesi contravvenzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la prescrizione non risultava maturata: la circostanza attenuante speciale riconosciuta dalla Corte d'appello non incide sul termine di prescrizione, che va calcolato sulla fattispecie base; inoltre la declaratoria di inammissibilità impedisce comunque di rilevare l'eventuale prescrizione. La Corte ha però rilevato un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello e, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., ha rettificato il dispositivo nel senso che oltre alla circostanza attenuante speciale erano state riconosciute anche le attenuanti generiche, con pena finale di otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali, senza applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto non costituisce autonoma figura di reato e non incide sul calcolo del termine di prescrizione, che va riferito all'ipotesi base.
La contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza si distingue dalla ricettazione per il diverso elemento soggettivo: colpa per omesso accertamento della provenienza, non consapevolezza della provenienza delittuosa.
Richiamato dalla difesa nel quadro della doglianza sull'elemento psicologico, ma non svolge un ruolo decisivo nella decisione.
Richiamato dalla difesa nel quadro della doglianza sull'elemento psicologico, ma non svolge un ruolo decisivo nella decisione.
La prescrizione va computata sulla base del massimo edittale della fattispecie base, senza tenere conto della circostanza attenuante speciale.
Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito, la prova e l'attendibilità delle fonti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
La Corte di cassazione può rettificare errori materiali o incongruenze del dispositivo anche in presenza di inammissibilità del ricorso, se non occorre annullamento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti, salvo il controllo esterno sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Nel delitto di ricettazione, la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può essere desunta in via logica da elementi oggettivi quali l'assenza di documentazione, le modalità di acquisizione e la presentazione anomala dei beni; la mancata giustificazione del possesso costituisce indice della consapevolezza dell'illecita provenienza.
- La distinzione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza si fonda sull'elemento soggettivo: dolo, anche eventuale, nel primo caso; mera colpa per omesso accertamento della provenienza nel secondo.
- La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto prevista per la ricettazione non integra un reato autonomo e non va considerata ai fini del termine di prescrizione, che resta ancorato alla fattispecie base.
- Anche quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può correggere errori materiali o incongruenze del dispositivo della sentenza impugnata, se la rettifica non comporta un annullamento della decisione.
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