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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13874/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro, per euro 20.292,00, in relazione a un'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione di somme/credito. La banca, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi strettamente connessi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986; con il secondo la violazione e mancata applicazione dell'art. 8, lett. d), della medesima Tariffa. In sostanza, la ricorrente sosteneva che l'ordinanza di assegnazione non avesse effetto traslativo e che, quindi, dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale (aliquota dello 0,50%).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, affermando che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato in fase esecutiva ha effetto traslativo-cessorio e che, pertanto, è soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole all'Agenzia delle Entrate. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    Si applica in misura proporzionale agli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni o diritti; nel caso dell'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati, la Corte lo ritiene applicabile perché il provvedimento ha effetto traslativo-cessorio.

  • art. 8, lett. d), Tariffa, Parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    Non si applica all'ordinanza di assegnazione di somme/crediti, poiché la Corte esclude che si tratti di un atto soggetto a imposta fissa.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. realizza il trasferimento del credito pignorato al creditore procedente o intervenuto.

  • art. 2928 c.c.

    L'assegnazione "salvo esazione" non estingue immediatamente il credito, poiché l'effetto satisfattivo è subordinato al pagamento del terzo assegnato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della definizione accelerata e osserva che la decisione conforme alla proposta può fondare la presunzione di abuso processuale e la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di ricorso deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ritiene applicabile la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, denunciati come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati in sede esecutiva ha natura traslativo-cessoria e va tassata in misura proporzionale, non in misura fissa.
  • Il provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina l'immediato trasferimento del credito dal patrimonio del debitore esecutato a quello dell'assegnatario, con scissione tra effetto traslativo e successivo effetto satisfattivo subordinato all'esazione presso il terzo.
  • Ai fini tributari, i provvedimenti giudiziari di assegnazione sono assimilati agli atti decisori che producono trasferimento di beni o diritti, perché la loro specificità risiede nell'effetto traslativo che producono.
  • Quando la Corte decide in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la disciplina della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., quale ipotesi legale di abuso del processo.
  • L'effetto satisfattivo dell'assegnazione non coincide con l'effetto traslativo: il primo si realizza con il pagamento del terzo assegnato, mentre il secondo si produce immediatamente con il provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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