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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18140/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Una società che aveva operato come agente di vendita per una preponente nel settore lattiero-caseario conveniva in giudizio la mandante chiedendo: consegna della documentazione contabile del rapporto di agenzia; accertamento della legittimità del proprio recesso per giusta causa, ovvero della risoluzione per inadempimento della preponente; pagamento di provvigioni dirette e indirette, indennità di preavviso e altre indennità di legge o AEC; compenso per l’attività di deposito; risarcimento danni. In fatto deduceva il mancato pagamento di provvigioni per alcuni mesi del 2005. La preponente si difendeva contestando la giusta causa del recesso, allegando che l’agente aveva omesso versamenti, sottratto merce e somme, e che erano state accertate differenze inventariali e piani di rientro non rispettati. Il Tribunale respingeva la domanda di consegna documentale, dichiarava illegittimo il recesso dell’agente, riconosceva alla preponente l’indennità di preavviso e un credito per differenze inventariali, compensando le poste e condannando l’attrice al pagamento del saldo. In appello l’agente otteneva solo un piccolo incremento del proprio credito e una riduzione dell’indennità di preavviso, con saldo finale favorevole all’agente, mentre restavano ferme le statuizioni sfavorevoli sulla giusta causa, sul compenso per deposito e sul credito inventariale. Nel ricorso per cassazione l’agente denunciava: violazione dell’art. 1749 c.c. e dell’AEC 2002 per il diniego dell’ordine di consegna della documentazione contabile anteriore al 2002; violazione dell’art. 2119 c.c. per avere escluso la giusta causa di recesso nonostante il mancato pagamento delle provvigioni e le asserite violazioni dell’esclusiva; erroneità sul mancato riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’attività di deposito; erroneità nel riconoscimento delle differenze inventariali per difetto di prova. La preponente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sulle provvigioni indirette relative alla GDO. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi principali e ha rigettato il ricorso, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società agente. Ha ritenuto infondato il motivo sulla documentazione contabile, chiarendo che l’art. 1749 c.c. non comporta inversione dell’onere della prova: l’agente deve comunque provare gli affari promossi e il credito per provvigioni; l’eventuale mancata trasmissione degli estratti può giustificare l’ordine di esibizione o l’ausilio della CTU, ma non fonda automaticamente la pretesa creditoria. Ha inoltre confermato la valutazione di merito sull’assenza di giusta causa di recesso: la gravità dell’inadempimento va apprezzata in concreto nel rapporto di agenzia, ma la decisione del giudice di merito era motivata e non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul compenso per il deposito per difetto di specificità e per l’assenza di un’adeguata censura interpretativa del contratto, ritenendo che il costo del deposito fosse un onere inerente all’adempimento dell’incarico di agente con deposito. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulle differenze inventariali, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova. Il ricorso incidentale della preponente è stato dichiarato assorbito perché proposto in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, evento non verificatosi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1749 c.c.

    Il diritto dell'agente all'informazione e alla documentazione contabile è strumentale alla tutela delle provvigioni, ma non sposta l'onere della prova né crea una presunzione di debenza delle somme richieste; può al più giustificare ordine di esibizione o supporto istruttorio.

  • art. 1748 c.c.

    Il diritto alle provvigioni presuppone che l'agente provi gli affari da lui promossi e andati a buon fine; il preponente deve fornire gli estratti conto, ma l'inadempimento informativo non esonera l'agente dalla prova del credito.

  • art. 210 c.p.c.

    È legittimo l'ordine di esibizione delle scritture contabili del preponente quando necessario per quantificare il credito dell'agente.

  • art. 2119 c.c.

    Il recesso per giusta causa è applicabile anche al contratto di agenzia, ma la gravità dell'inadempimento va valutata in concreto dal giudice di merito, tenendo conto della particolare intensità del vincolo fiduciario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e il confronto tra precetto e decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In cassazione non è consentita una mera rilettura delle prove o una diversa valutazione del fatto storico se la motivazione di merito è adeguata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; la mancanza di specificazione della norma violata comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall'agente per il pagamento di provvigioni, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito resta a carico dell'agente; l'obbligo informativo della preponente non determina inversione dell'onere della prova.
  • L'eventuale mancata trasmissione della documentazione contabile da parte della preponente non fa sorgere una presunzione di debenza delle provvigioni richieste, ma può legittimare l'ordine di esibizione e l'utilizzo della CTU ai fini della quantificazione del credito.
  • Il diritto dell'agente di accedere alla documentazione contabile è funzionale alla tutela del credito, ma richiede comunque che l'agente alleghi con precisione gli affari o le situazioni per cui chiede il pagamento; non è sufficiente una richiesta generica.
  • Nel contratto di agenzia il recesso per giusta causa è ammesso, ma la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice di merito in concreto, considerando l'incidenza delle condotte sull'equilibrio del rapporto e sul vincolo fiduciario.
  • La censura in cassazione sulla violazione di norme contrattuali o di legge richiede specificità: occorre indicare le disposizioni violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile in cassazione una doglianza che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione di merito è congrua e non apparente.
  • Le spese o gli oneri strutturalmente collegati all'esecuzione dell'incarico di agente, se previsti dal contratto o desumibili dalla qualifica del rapporto, non integrano di regola un autonomo compenso aggiuntivo salvo diversa pattuizione.
  • rami e sottomaterie vanno individuati solo se centralmente rilevanti rispetto alla decisione; in controversie di agenzia, il nucleo può ricadere nel ramo contratti, materia agenzia, e nel processo civile per i profili di ricorso per cassazione e di specificità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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