Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era stato arrestato in flagranza per un reato in materia di stupefacenti e il giudice aveva convalidato l'arresto applicando la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, in ragione della quantità di stupefacente rinvenuta. Con il secondo motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione relativa all'inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari. Dalla sentenza risulta che all'indagato erano contestate sia la detenzione a fini di spaccio sia la cessione a terzi di 0,80 grammi di cocaina. Il Tribunale aveva valorizzato, oltre alla sostanza stupefacente, la disponibilità presso l'abitazione di oltre 8.600 euro, in assenza di fonti di reddito accertate, ritenendo plausibile la provenienza del denaro dall'attività delittuosa e ravvisando una continuità e strutturazione dell'attività illecita. Quanto alla misura, lo stupefacente e i proventi erano stati rinvenuti nell'abitazione dell'indagato, che costituiva il centro operativo dell'attività di spaccio. L'eventuale collocazione agli arresti domiciliari presso l'abitazione di un terzo era stata ritenuta inidonea per l'incertezza sull'identità e sull'affidabilità di tale persona; la mera distanza territoriale dal luogo dei fatti non era stata considerata sufficiente a escludere il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la qualificazione come fatto di lieve entità non può dipendere dal solo peso della sostanza, ma richiede una valutazione complessiva degli indici previsti dalla norma. Nel caso concreto, oltre alla quantità di cocaina, erano rilevanti la cessione a terzi, la disponibilità di una somma di denaro superiore a 8.600 euro in assenza di redditi accertati e gli elementi indicativi di continuità e strutturazione dell'attività illecita. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché l'abitazione dell'indagato era stata utilizzata per detenere lo stupefacente, cederlo e conservare i proventi, sicché gli arresti domiciliari presso quel luogo non offrivano adeguata garanzia contro la reiterazione. Anche l'ipotizzata abitazione di un terzo non era stata adeguatamente verificata quanto a identità e affidabilità. La custodia cautelare in carcere è stata quindi confermata.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione è stata ritenuta applicabile in sede cautelare sulla base della gravità indiziaria relativa alla detenzione e cessione di stupefacente, considerando la complessiva modalità dell'attività.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La qualificazione del fatto come lieve richiede una valutazione complessiva degli indici normativi e non può fondarsi sul solo dato ponderale della sostanza.
È stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È stato richiamato per gli adempimenti di cancelleria, non derivando dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione di una condotta in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere determinata dal solo peso della sostanza, neppure quando tale dato sia compatibile con le soglie statisticamente ricorrenti nella giurisprudenza; occorre una valutazione complessiva degli indici della fattispecie concreta.
- In sede cautelare, la presenza di elementi ulteriori rispetto alla quantità dello stupefacente, quali la cessione a terzi, la disponibilità di somme di denaro prive di giustificazione reddituale e gli indici di continuità o strutturazione dell'attività illecita, può escludere la qualificazione del fatto come di lieve entità.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati quando l'abitazione dell'indagato costituisca il luogo di detenzione dello stupefacente, di cessione a terzi e di conservazione dei proventi, poiché la stessa misura lascerebbe integro il contesto operativo dell'attività criminosa.
- La mera collocazione degli arresti domiciliari in un luogo geograficamente distante da quello in cui sono stati commessi i reati non esclude di per sé il rischio di reiterazione, quando la distanza territoriale non rappresenti un ostacolo essenziale alla ripetizione della condotta.
- La proposta di eseguire gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un terzo non è sufficiente se non sono verificabili l'identità e le qualità personali del soggetto ospitante, necessarie per formulare un giudizio motivato sull'idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari.
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