Cassazione Penale, Sentenza n. 32176/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa dal GUP di Milano. Sala ha censurato la determinazione della pena, la mancata considerazione della sua volontà reale e la violazione del principio rieducativo, nonché genericamente l'illegalità della pena e della confisca. Marinoni ha dedotto vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per la mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art.129 c.p.p. (in particolare la sua qualificazione come amministratore di fatto), lamentando motivazione generica e insufficiente. Bianchi ha impugnato la confisca per equivalente disposta ai suoi danni, sostenendo che l'art.648-quater c.p. dovrebbe limitare la confisca al "prezzo" o al guadagno effettivo del riciclatore (commissione), non all'intero ammontare riciclato, e ha chiesto che la confisca fosse limitata al valore effettivamente percepito come profitto dalla sua attività di intermediazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Marinoni e Sala e ha rigettato il ricorso di Bianchi. Motivazioni principali: (i) per i ricorsi relativi ad applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono ammissibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.; le censure generiche di Sala non consentono controllo di legittimità; la doglianza di Marinoni sulla presunta omissione di motivazione ex art.129 c.p.p. non ha dimostrato l'evidenza di una causa di non punibilità che renda il motivo esaminabile in Cassazione; (ii) quanto a Bianchi, la Corte ha rigettato la tesi restrittiva sul significato di "prodotto, profitto e prezzo" in art.648-quater c.p., ritenendo che il legislatore abbia voluto consentire la confisca anche del valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio, indipendentemente dal fatto che il riciclatore abbia direttamente goduto dell'intera somma. La Corte ha richiamato la normativa sovranazionale e l'evoluzione normativa interna (tra cui l'art.240-bis c.p. e la disciplina delegata del d.lgs.231/2007) per motivare l'interpretazione estensiva della confisca. Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; Marinoni e Sala sono inoltre condannati al pagamento di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende (la somma esatta non è integralmente riportata nel testo fornito) per l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
richiami la base procedurale per l'applicazione della pena su richiesta; la Corte sottolinea che ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono limitati ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
introduzione dei motivi tassativi di impugnazione della sentenza di patteggiamento
limita in Cassazione i controlli sulla sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza); motivi generici non sono esaminabili
ipotesi di proscioglimento
la Corte ricorda che l'esclusione di una causa di proscioglimento in una sentenza di applicazione della pena può essere censurata in Cassazione solo se nel testo della sentenza emerga con evidenza la sussistenza della causa stessa; motivazione meramente formale/genarica non basta
confisca per equivalente nel reato di riciclaggio (riferimento a "prodotto, profitto, prezzo")
la Corte interpreta la norma in senso estensivo: la confisca può riguardare il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio (prodotto, profitto o prezzo), indipendentemente dal fatto che il riciclatore abbia materialmente goduto dell'intero profitto; cio' è coerente con la finalità repressiva e con le norme sovranazionali
impiego in attività economiche di proventi di reato
richiamato nel contesto dei reati presupposti rispetto ai quali si applicano le misure ablatorie e sanzionatorie
confisca "allargata" per beni di provenienza non giustificata
utilizzata come elemento sistematico a conferma della volontà legislativa di ampia ablazione patrimoniale, anche per valore equivalente, quando il reo non giustifica la provenienza dei beni
confisca del prezzo del reato (richiamo storico)
la Corte osserva che, se il legislatore avesse voluto limitare la confisca al solo "prezzo" del reato, avrebbe usato quella locuzione in modo esclusivo; l'uso di prodotto/profitto/ prezzo insieme indica portata più ampia
sanzione per ricorsi inammissibili/temerari
richiamata perché il PG aveva chiesto la condanna alle spese e alla sanzione massima prevista per gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per colpa
art. 111 Cost. e art. 125, comma 3 c.p.p.
diritto al giusto processo e obbligo di motivazione
invocate dai ricorrenti per censurare la motivazione del Tribunale; la Corte precisa i limiti di sindacabilità in sede di patteggiamento
d.lgs. 231/2007, art. 72, comma 4
attuazione direttiva 2005/60/CE - allargamento misure antiriciclaggio
richiamato come tappa normativa che ha ampliato la capacità ablativa nei confronti dei proventi e beni di sospetta provenienza illecita
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio
norma sovranazionale citata per contestualizzare l'obbligo di individuare, congelare e confiscare proventi di reato
Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio
utilizzata per sostenere che la normativa europea permette confische anche nei confronti di beni in possesso di terzi non di buona fede e per giustificare un'interpretazione estensiva della confisca
Direttiva UE 2024/1260
la Corte richiama tali disposizioni (definizione di "provento", obbligo di confiscare proventi e beni di valore corrispondente, e confisca nei confronti di trasferimenti a terzi consapevoli) per rafforzare l'interpretazione estensiva della confisca anche per equivalente
Massime di principio
- Nei giudizi di patteggiamento l'impugnazione è molto limitata: in Cassazione si possono discutere solo i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche sulla motivazione o sulla discrezionalità del giudice di merito sono, in linea di principio, inammissibili.
- Per essere esaminata in Cassazione una doglianza relativa all'omessa o insufficiente motivazione che implichi l'esistenza di una causa di non punibilità (ex art.129 c.p.p.), dal testo della sentenza impugnata deve risultare in modo evidente la sussistenza di tale causa; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- L'art. 648-quater c.p. va interpretato in senso estensivo: la confisca per equivalente nel reato di riciclaggio può colpire il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio (prodotto, profitto o prezzo), anche se il riciclatore non ha materialmente goduto dell'intero importo, purché sia provata la provenienza illecita.
- La normativa sovranazionale e le successive riforme nazionali (es. art.240-bis c.p.) orientano verso una funzione repressiva ampia della confisca, comprensiva della possibilità di colpire ricchezza trasferita a terzi non in buona fede; terzi di buona fede restano invece tutelati.
- Questioni relative alla sproporzione della confisca o a vizi di calcolo del valore confiscato devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito e con specificità: censure vaghe o non prospettate dinanzi al giudice di primo grado sono precluse in Cassazione.
- La strategia difensiva nel patteggiamento richiede attenzione: accettare la pena su richiesta spesso comporta preclusioni impugnatorie e implicita accettazione di misure collegate (es. confisca) salvo eccezioni specifiche e motivate.
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