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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una società aveva prestato due fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni di una società finanziata verso un istituto di credito. A seguito dell’azione monitoria promossa dal cessionario del credito, la garante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo: a) la nullità totale o parziale delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; b) l’inefficacia della garanzia per mancato rispetto dell’art. 1957 c.c., assumendo che il creditore non si fosse attivato tempestivamente nei confronti del debitore principale; c) la nullità del finanziamento per violazione dei limiti del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B.; d) in appello e poi in cassazione, anche la nullità del contratto di mandato/recupero crediti e degli atti consequenziali per mancata iscrizione della mandataria all’albo ex art. 106 T.U.B. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: violazione degli artt. 1957, 1363, 1175 c.c. e 2 Cost. sulla forma dell’istanza ex art. 1957 c.c. nelle fideiussioni con clausola a prima richiesta; e violazione della disciplina della cartolarizzazione e dell’intermediazione finanziaria (l. 130/1999 e art. 106 T.U.B.) per asserita mancanza di iscrizione all’albo della mandataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini dell’art. 1957 c.c., l’istanza del creditore verso il debitore non deve necessariamente assumere la forma di domanda giudiziale, potendo consistere anche in un atto stragiudiziale inequivoco; pertanto, in presenza di clausola a prima richiesta, la nullità parziale della clausola derogatoria non elimina il termine semestrale ma rende sufficiente, per evitarne la decadenza, un’iniziativa stragiudiziale. La Corte ha considerato corretta la valutazione d’appello, che aveva individuato nella formale intimazione ad adempiere e richiesta di pagamento del 9 aprile 2018, inviata al debitore principale e ai fideiussori, un atto idoneo a interrompere il decorso del termine. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: nelle operazioni di cartolarizzazione, la normativa richiamata non impone l’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. alla società incaricata del solo recupero crediti; tale obbligo riguarda il master servicer per la riscossione e i servizi di cassa, non lo special servicer, né la società veicolo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La norma è derogabile; ai fini del rispetto del termine semestrale l'istanza del creditore verso il debitore non richiede necessariamente una domanda giudiziale e può essere soddisfatta anche da un atto stragiudiziale inequivoco di esercizio del diritto e richiesta di adempimento.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la censura sulla lettura della clausola e dell'art. 1957 c.c.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte respinge la doglianza senza valorizzare una violazione del dovere di correttezza.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è ritenuto ostativo alla soluzione che ammette l'atto stragiudiziale ai fini dell'art. 1957 c.c.

  • art. 1419, secondo comma, c.c.

    La clausola derogatoria nulla è sostituita di diritto dalla disciplina legale, con applicazione dell'art. 1957 c.c. nella parte non derogata.

  • art. 38 T.U.B.

    Richiamato in opposizione come parametro della pretesa nullità del finanziamento fondiario; dalla sentenza di legittimità non emerge una specifica statuizione sul punto, che non costituisce il thema decidendum del ricorso accolto dalla Corte d'appello.

  • art. 3, comma 3, l. 130/1999

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che la disciplina della cartolarizzazione è stata rispettata nel caso concreto.

  • art. 6, l. 130/1999

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte lo considera, insieme al T.U.B., non idoneo a fondare la nullità invocata, poiché la relativa disciplina attiene alla regolamentazione amministrativa e non introduce una nullità civilistica.

  • art. 106 D.lgs. 385/1993

    L'obbligo di iscrizione all'albo non riguarda lo special servicer incaricato del solo recupero crediti, ma solo il master servicer per riscossione e servizi di cassa.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per dedurre la nullità; la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie, non ravvisando una norma imperativa civilistica violata.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non è accolto, perché la Corte esclude la nullità degli atti processuali derivata dalla lamentata carenza di iscrizione all'albo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore contro il debitore non deve necessariamente essere una domanda giudiziale: può bastare un atto stragiudiziale che manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere il credito e sollecitare l'adempimento.
  • Quando una clausola di fideiussione che deroga all'art. 1957 c.c. è colpita da nullità parziale, la disciplina legale sostitutiva comporta il mantenimento del termine semestrale, ma non impone necessariamente l'introduzione di un giudizio entro quel termine se le parti o la struttura del rapporto consentono un'iniziativa stragiudiziale idonea.
  • Nelle operazioni di cartolarizzazione, l'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. riguarda il soggetto che svolge funzioni di riscossione e servizi di cassa; non si estende automaticamente al soggetto incaricato del solo recupero crediti né alla società veicolo.
  • La disciplina della l. n. 130/1999 e del T.U.B. in materia di servicing e recupero crediti ha natura prevalentemente amministrativa di vigilanza e non determina, di per sé, la nullità civilistica dei mandati o degli atti processuali in assenza di una specifica norma imperativa violata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoContenzioso tributario
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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