Cassazione Penale, Ordinanza n. 08013/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di concordato in appello con motivi non consentiti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena in anni 6 di reclusione ed euro 25.700,00 di multa per i reati di detenzione/cessione di stupefacenti e sequestro di persona. Nel ricorso ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando la mancata verifica delle cause di proscioglimento e la carenza di motivazione su tale punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze attinenti a motivi rinunciati e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La disposizione consente la decisione in camera di consiglio sulla base dell'accordo delle parti circa l'accoglimento, totale o parziale, di alcuni motivi di appello con rinuncia agli altri; l'accordo preclude la deduzione in cassazione dei motivi rinunciati e delle questioni incompatibili con l'assetto concordato.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è censurabile in cassazione quando l'imputato abbia aderito al concordato in appello e abbia rinunciato ai motivi di appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p., con effetti preclusivi sulle questioni oggetto di rinuncia.
Norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti per cui era stata determinata la pena concordata.
Norma incriminatrice relativa al sequestro di persona, anch'essa ricompresa nella condanna oggetto di concordato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure relative alla validità del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non sono invece deducibili i motivi di appello rinunciati.
- L'adesione al concordato in appello ha effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, con conseguente inammissibilità delle doglianze che investono questioni abbandonate in sede di accordo.
- In presenza di concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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