Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi di ricorso miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa alla Corte di cassazione, e che la sentenza di appello era adeguatamente motivata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 luglio 2024. Dai passaggi riportati emerge che le censure erano costruite su una diversa lettura del compendio probatorio, su una differente ricostruzione storica dei fatti e su un diverso giudizio di attendibilità/rilevanza delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha osservato che la decisione di appello era già sorretta da una motivazione ampia, logica e giuridicamente corretta, non specificamente confutata.
Norme richiamate
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia [...] mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno
La Corte richiama il principio per cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito né in una rivalutazione alternativa della prova.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una diversa lettura dei dati processuali, in una nuova ricostruzione dei fatti o in un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito, né sostituire un proprio modello di ragionamento a quello posto a base della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di appello è sorretta da motivazione ampia, coerente e logicamente corretta, il ricorso che non si confronti specificamente con tali argomentazioni è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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