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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo, da un lato, la violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e, dall'altro, vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che i motivi sono privi di specificità ex art. 581 c.p.p., perché generici e non correlati alle argomentazioni della decisione impugnata; inoltre, le censure sulla responsabilità mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla pena, viene ribadito che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria. I motivi di appello, peraltro, risultavano già ampiamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, e il ricorso li riproduceva senza offrire specifiche critiche nuove.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato come base della censura di violazione di legge, senza che la Corte entri nel merito della configurabilità del reato

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la genericità e la mancata correlazione con la decisione impugnata integrano difetto di specificità

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello, senza critica mirata alle ragioni del giudice di merito, comporta inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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