Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma; dal testo non emerge in modo specifico il reato contestato, ma solo che il ricorrente lamentava l'assenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 34 c.p.p. in tema di incompatibilità del giudice. Con gli ulteriori motivi ha contestato la sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, nonché la qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che la questione di incompatibilità non era deducibile in cassazione perché avrebbe dovuto essere fatta valere con la procedura di astensione o ricusazione; inoltre i restanti motivi erano generici, non correlati alla motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 c.p.p.
L'eventuale incompatibilità del giudice non può essere fatta valere direttamente con il ricorso per cassazione se non è stata previamente rilevata con astensione o tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La deduzione dell'inosservanza dell'art. 34 c.p.p. è preclusa in cassazione quando non sia stata fatta valere con gli strumenti processuali propri previsti dal codice di rito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la genericità o la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata rende il motivo inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione dell'incompatibilità del giudice è soggetta a un regime di preclusione: se non viene attivata tempestivamente la procedura di astensione o ricusazione, la relativa censura non è proponibile per la prima volta in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi difensive senza confronto critico è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Il silenzio della sentenza impugnata su una singola deduzione non integra vizio se la questione risulta comunque logicamente disattesa dalla motivazione complessiva e non è indicata la sua decisività.
Come è indicizzato
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