Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 5 marzo 2024. Dal testo emerge che entrambi i ricorsi si fondavano essenzialmente su una diversa lettura dei dati processuali, su una differente ricostruzione storica dei fatti e su un diverso giudizio circa la rilevanza e l'attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione rileva che tali censure miravano, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che i motivi erano costruiti su una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in cassazione, e che la Corte d'appello aveva già esplicitato in modo ampio, logico e giuridicamente corretto le ragioni del convincimento, senza che tali ragioni fossero specificamente confutate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
La Corte richiama il principio secondo cui in cassazione non è consentito sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né verificare la tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera diversa lettura delle prove o in una nuova ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
- Non è ammissibile contestare la motivazione della sentenza impugnata attraverso un raffronto con argomentazioni alternative estranee alla decisione, quando la motivazione di merito sia logica, completa e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contesta specificamente le rationes decidendi della sentenza di appello ma si limita a riproporre una lettura diversa degli stessi elementi di prova.
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