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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello definito con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte territoriale ha rideterminato la pena già inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione, riconoscendo la prevalenza della già apprezzata attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. sulla recidiva reiterata specifica. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento per difetto del reato presupposto e, comunque, per mancata riferibilità a lui dei beni di provenienza furtiva oggetto di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; risultano invece inammissibili le doglianze che investono i motivi di appello rinunciati, compresa la contestazione della sussistenza del delitto di ricettazione, la qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per una causa di proscioglimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    indica la trattazione del procedimento senza partecipazione delle parti secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; una volta aderito all'accordo, la possibilità di impugnazione in cassazione è limitata ai profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo

  • art. 648, comma 2, c.p.

    attenuante riconosciuta in precedenza e ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata specifica ai fini della rideterminazione della pena per ricettazione

  • art. 129 c.p.p.

    il ricorrente ne invoca l'applicazione per il proscioglimento, ma la Corte afferma che la relativa doglianza è inammissibile nel perimetro del concordato in appello quando attiene ai motivi rinunciati

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che attengono alla validità dell'adesione all'accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato con l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione resta circoscritto ai punti non oggetto di rinuncia.
  • Non può essere utilmente dedotta in cassazione, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, l'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la questione investa profili compresi nei motivi rinunciati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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