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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto personalmente dal condannato, rilevando il difetto di legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre applicato la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso straordinario per cassazione proposto personalmente da un soggetto già destinatario di una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso e lo aveva condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il nuovo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in applicazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017

    il ricorso straordinario per cassazione non può essere proposto personalmente dal condannato, essendo richiesta una diversa legittimazione processuale

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile se proposto personalmente da un soggetto non legittimato dalla disciplina processuale vigente.
  • La mancanza di legittimazione del ricorrente integra un vizio preliminare che impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via automatica, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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