Cassazione Penale, Sentenza n. 13133/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la mancata riqualificazione dei fatti indicati nei capi 1), 2) e 3) della rubrica nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi di lieve entità). Si sosteneva che la Corte di merito avesse fatto riferimento in modo esclusivo al criterio ponderale (peso della sostanza) trascurando una valutazione complessiva e comparata di tutti gli elementi previsti dal comma 5 (modalità, finalità, quantità, valore economico, frequenza, ecc.) e avesse dato valutazioni contraddittorie rispetto ad altri capi con quantitativi analoghi.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha rilevato carenze argomentative e contraddizioni nella decisione impugnata, ha qualificato anche i fatti dei capi 1), 2) e 3) come rientranti nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (lieve entità), ha annullato la sentenza impugnata in parte qua e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena. Ha altresì dichiarato irrevocabile la sentenza quanto alla responsabilità penale della imputata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entità e richiede una valutazione complessiva e comparata di più elementi (quantità, modalità, finalità, valore economico, stabilità dell'attività, ecc.). La Corte di legittimità ha ricordato che il giudice deve esaminare tutti questi elementi e può attribuire rilievo assorbente al criterio ponderale solo se ciò è adeguatamente motivato nell'ambito della valutazione globale.
codice penale, art. 81, comma 2
Norma usata per individuare il fatto più grave tra quelli considerati ai fini della determinazione della pena. La Corte ha rilevato incoerenze nella scelta del fatto più grave operata dalla Corte d'appello rispetto alle stesse valutazioni ponderali compiute in altri capi.
codice di procedura penale, art. 624
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale della imputata, ossia per sancire che la condanna sostanziale è ormai definitiva nella parte non annullata.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 la decisione giudiziale deve fondarsi su una valutazione complessiva e comparata di tutti gli elementi indicati dalla norma; è insufficiente basarsi esclusivamente sul peso della sostanza.
- Il criterio ponderale (quantità/peso) può assumere rilievo assorbente, ma soltanto se la sua rilevanza emerge da una motivazione articolata che lo inquadri rispetto agli altri elementi (finalità, modalità, frequenza, valore economico, ecc.).
- Il giudice deve indicare il peso effettivo delle sostanze quando fonda la qualificazione su tale parametro; l'omissione di dati essenziali integra motivo di annullamento per carenza logica e argomentativa.
- Le decisioni di merito devono essere coerenti tra i diversi capi di imputazione: valutazioni analoghe rispetto a parametri analoghi devono trovare spiegazione uniforme, altrimenti la sentenza è vulnerabile in Cassazione.
- La Corte di Cassazione può, se il quadro è chiaro e le contraddizioni evidenti, procedere alla ricostruzione della qualificazione anche limitando il rinvio alla sola rideterminazione della pena; tuttavia ove la complessità lo richieda può rimandare integralmente la valutazione al giudice di merito.
- Quando la Cassazione annulla solo in parte e dichiara irrevocabile la responsabilità, resta ferma la condanna già consolidata per gli altri aspetti non censurati.
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