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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9479/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica della sua condotta: sosteneva che si fosse trattato di estorsione (art. 629 c.p.) e non di rapina (art. 628 c.p.), con la conseguente tesi di difetto di giurisdizione del giudice italiano perché, secondo la difesa, l'estorsione non sarebbe ricompresa nelle fattispecie rilevanti ai sensi della Convenzione di Montego Bay e quindi non applicabile l'art. 7, n. 5) c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione giuridica: ai fini della repressione internazionale la norma italiana (art. 1135 c.p. nav.) e la Convenzione di Montego Bay devono essere lette nel senso che il concetto di "depredazione" comprende le ipotesi di sottrazione violenta di beni, indipendentemente dalla tradizionale distinzione tra rapina ed estorsione. La Corte ha quindi confermato la rilevanza della condotta come reato di pirateria/depredazione in base alla Convenzione e alla normativa italiana, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; richiamata come fondamento procedurale della richiesta del ricorrente.

  • art. 1135 cod. nav. (Pirateria)

    Prevede la pena per chi commette "atti di depredazione" contro navi o persone imbarcate; la Corte l'ha interpretata congiuntamente alla definizione della Convenzione di Montego Bay per ricomprendere sia rapina sia estorsione quando si tratta di depredazione in ambito marittimo.

  • art. 101 Convenzione di Montego Bay (traduzione italiana)

    "ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina"

    La Corte ha evidenziato che la traduzione italiana parla di "rapina", ma il testo originale inglese usa "depredation"; nel complesso la definizione internazionale abbraccia atti di violenza, sequestro e depredazione, ricomprendendo le ipotesi rilevanti ai fini della punibilità in Italia.

  • art. 7 cod. pen. (n. 5)

    Disposizione collegata alla punibilità di condotte commesse in determinate aree in base a strumenti internazionali (qui alla Convenzione di Montego Bay); la Corte ha ritenuto applicabile la norma in presenza di "depredation" così come definita dalla convenzione.

  • art. 628 cod. pen. (Rapina)

    Delitto di rapina richiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la distinzione rispetto all'estorsione; la Corte ha però ritenuto irrilevante, ai fini della qualifica di pirateria/depredazione, la tradizionale distinzione tra rapina ed estorsione.

  • art. 629 cod. pen. (Estorsione)

    Delitto di estorsione evocato dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto che anche le condotte estorsive possano rientrare nel concetto di "depredation" se consistono in spossessamento violento in ambito marittimo.

  • art. 1137 cod. nav.

    Collega gli articoli 628 e 629 c.p. all'art. 1135 cod. nav. per fatti commessi sul litorale: rafforza l'interpretazione secondo cui atti di spossessamento violento in acque territoriali possono essere trattati come depredazione/pirateria.

  • Legge di ratifica I. n. 689 del 1994

    Ratif icazione della Convenzione di Montego Bay; assicura l'efficacia della definizione e delle disposizioni internazionali nel diritto italiano.

  • Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships (IMO) - Assembly Resolution A.1025

    Strumento internazionale citato per distinguere gli "acts of piracy" in acque internazionali dagli "armed robbery against ships" in acque territoriali e per spiegare come la nozione di depredation ricomprenda entrambe le ipotesi nella legislazione italiana.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione conseguenti al provvedimento che non dispone la remissione in libertà.

Massime di principio

  • Per i fatti commessi in ambito marittimo la Convenzione di Montego Bay e la relativa normativa nazionale vanno lette unitariamente: il concetto di "depredation" ricomprende atti di sottrazione violenta anche se qualificabili, sotto il codice penale comune, come rapina o estorsione.
  • La tradizionale distinzione fra rapina (vis absoluta) ed estorsione (vis relativa) può risultare irrilevante ai fini della configurazione del reato di pirateria/depredation quando le condizioni del fatto dimostrano una reale impossibilità di scelta per le vittime.
  • La competenza e la punibilità secondo l'art. 7 n.5 c.p. sono applicabili quando la condotta rientra nella definizione di pirateria/depredation prevista dalla Convenzione di Montego Bay, anche se la fattispecie può essere descritta con reati tipici (628/629 c.p.).
  • In sede di Cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio; i motivi che chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • In casi simili è determinante ricostruire fattualmente se le vittime erano in condizione di libertà di scelta: la prova della mancanza di alternativa (es. minaccia di abbandono in mare senza motore) rafforza la qualificazione come atto di depredation/pirateria.
  • Se la condotta, invece, mostra effettiva partecipazione o libera disposizione patrimoniale delle vittime senza una situazione di costrizione totale, può sussistere una contestazione diversa (es. estorsione), ma occorre valutare se ciò incida sulla competenza internazionale e sulla punibilità secondo la Convenzione.

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