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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9448/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per presunte violazioni: 1) errore di qualificazione del reato (secondo l'appello la Corte avrebbe condannato per art.10-ter d.lgs.74/2000 mentre l'imputazione era per art.10); 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e mancata ammissione di una perizia contabile ritenuta necessaria; 3) censura sulla natura istantanea vs permanente del reato e sulla corretta determinazione della data di consumazione (con conseguente ricaduta sulla normativa sanzionatoria applicabile); 4) mancanza di motivazione sul dolo specifico (sostenendo di non aver mai ricevuto avviso di accertamento); 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) e contestazione del calcolo del volume d'affari e dell'ammontare dell'evasione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici e ripetitivi delle doglianze già sollevate in appello, senza critiche specifiche alle motivazioni. È stata confermata la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art.10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione/omessa esibizione delle scritture contabili); la sentenza ha chiarito che l'apparente richiamo all'art.10-ter nella parte riassuntiva era un errore materiale e che la motivazione tratta effettivamente l'art.10. La Corte ha ritenuto non necessaria la perizia contabile in appello (la richiesta era esplorativa e non decisiva), ha confermato che il reato è permanente e si è consumato alla conclusione della verifica (16/01/2018), applicando quindi la cornice sanzionatoria favorevole antecedente alla riforma d.l. 124/2019; ha altresì ritenuto provato il dolo alla luce dell'evasione totale negli anni 2014-2015 e ha escluso l'insussistenza degli elementi per concedere le attenuanti generiche. Per l'inammissibilità è stata irrogata la condanna alle spese e all'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili; reato di natura permanente che si consuma alla conclusione del controllo degli organi verificatori (momento consumativo individuato nella fine della verifica).

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma diversa richiamata dalla difesa; la Corte ha accertato che ogni riferimento all'art.10-ter nella parte riassuntiva era un errore materiale e che la motivazione tratta l'art.10, quindi la condanna è per l'art.10.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata come relativa alla mancata consegna delle scritture contabili; distinta ma collegata alla fattispecie dell'occultamento/omessa esibizione.

  • art. 603 c.p.p.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte conferma che non è ammessa la rinnovazione quando ha carattere esplorativo volto a cercare prove potenzialmente favorevoli al ricorrente.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma sul giudizio di appello richiamata nel contesto delle regole sull'istruttoria e sulla completezza del materiale probatorio formato in primo grado.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'oggetto e l'estensione delle censure nella ricostruzione del motivo in cassazione quando previsto; qui il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari ma i motivi sono risultati comunque generici.

  • art. 62-bis c.p.

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; la loro concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per errori logico-giuridici.

  • d.l. 124/2019

    Ha inasprito la cornice edittale per il reato; la Corte ha però applicato la normativa più favorevole (disciplinare anteriore) in ragione del momento consumativo del reato e del principio di retroattività della norma più favorevole.

  • art. 2 c.p.

    Principio di retroattività della norma penale più favorevole: applicabile alla determinazione della pena quando la consumazione è anteriore alla riforma.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze pecuniarie per ricorsi dichiarati inammissibili, qui applicato con l'onere delle spese di procedimento e l'ammissione di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata nella motivazione di Cassazione per evidenziare che la mancata effettuazione di una perizia non costituisce motivo di ricorso quando la perizia non fosse prova 'decisiva' a discarico; la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.

Massime di principio

  • La qualificazione formale indicata nella parte riassuntiva di una sentenza (errore materiale) non invalida la condanna se la motivazione dimostra che è stata applicata e trattata la norma contestata.
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello che siano esplorative e tese a cercare nuove prove a favore dell'imputato sono in genere inammissibili; la perizia va motivata come necessaria e potenzialmente decisiva per incidere sulla valutazione di merito.
  • Per i reati tributari come l'occultamento delle scritture contabili, la natura è permanente: il momento consumativo è la conclusione del controllo fiscale; ciò incide sulla legge penale applicabile e sul trattamento sanzionatorio.
  • In tema di cambiamenti legislativi peggiorativi della pena, si applica la norma più favorevole al reo (principio di retroattività della legge penale più favorevole, art.2 c.p.).
  • La prova del dolo, in particolare per l'amministratore di fatto o di diritto, può essere ricostruita sulla base dell'intero quadro indiziario e della entità/ricorrenza dell'evasione; le valutazioni di merito sulla sussistenza del dolo sono tipicamente insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per errori logico-giuridici evidenti.

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