Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e, contestualmente, disposto la confisca dei terreni e delle opere. Marchetti deduce che l'appello era diretto a contestare il "merito pieno" che aveva giustificato la confisca (sussistenza oggettiva e soggettiva della lottizzazione abusiva) e la proporzionalità della misura, non essendo sufficiente che il giudice d'appello si limiti a verificare la sola "evidenza dell'innocenza" ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; chiede pertanto che il giudice d'appello esamini compiutamente le censure e, se del caso, disponga la revoca della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio, stabilendo che il giudice d'appello che confermi (o valuti) la confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 deve procedere ad un "accertamento della responsabilità dell'imputato" con pieno apprezzamento del merito ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., anche quando in primo grado sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Ha precisato però che tale dovere non autorizza il giudice dell'impugnazione a svolgere attività istruttorie integrative oltre quanto acquisito in primo grado: la confisca può essere confermata solo se gli elementi oggettivi e soggettivi del reato risultano accertati sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva. Il rinvio impone al giudice di merito di esaminare le censure in appello relative alla revoca e alla proporzionalità della confisca.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la possibile rilevazione dell'"evidenza dell'innocenza"; la Corte di cassazione chiarisce che il controllo dell'appello non può limitarsi a questo profilo quando è in gioco la conferma di una confisca ex art. 44 d.P.R. 380/2001
Stabilisce che, nei casi di confisca ordinata da specifiche norme, il giudice d'appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità. La Corte interpreta questa norma come principio generale che impone al giudice dell'impugnazione un "pieno accertamento" della responsabilità quando decide sulla conferma della confisca, anche se il reato è estinto per prescrizione
art. 44, comma 1 lett. c) e comma 2, d.P.R. 6/6/2001 n. 380
Disciplina la confisca dei terreni lottizzati abusivamente e delle opere edili realizzate; la Corte afferma che la confisca ex art. 44, comma 2, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 578-bis c.p.p. e quindi richiede l'accertamento della responsabilità anche in sede di impugnazione
art. 240-bis, cod. pen. (richiamato)
Norma penale richiamata dall'art. 578-bis come esempio di ipotesi in cui la confisca è prevista; la Corte utilizza il richiamo per argomentare l'estensione generale del principio di accertamento della responsabilità in sede di impugnazione
art. 322-ter, cod. pen. (richiamato)
Altro riferimento normativo menzionato in relazione alla confisca richiamato da art. 578-bis; contribuisce all'argomentazione sulla portata generale della norma
Regola il divieto per il giudice dell'impugnazione di svolgere attività istruttoria integrativa; la Corte ricorda che il giudice d'appello può accertare la sussistenza degli elementi del reato sulla base delle prove già acquisite, ma non può integrare l'istruttoria
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 CEDU e Protocollo n. 1, art. 1
Richiamate per sottolineare il principio che la confisca che incide sul diritto di proprietà richiede un procedimento conforme agli standard dell'art. 6 CEDU; la Corte ne trae supporto per l'esigenza di garantire un mezzo di impugnazione effettivo
Giurisprudenza: Sez. U. n. 13539/2020 (Perroni) e pronunce successive (es. Sez. 3, n. 42235/2023; n. 43235/2023)
Interpretazioni della Corte di legittimità che confermano l'applicabilità dell'art. 578-bis alla confisca ex art. 44 d.P.R. 380/2001 e affermano che l'appello può, in presenza di prove acquisite prima della prescrizione, riformare decisioni assolutive e disporre o confermare la confisca senza svolgere nuove indagini
Massime di principio
- Quando in primo grado è stata disposta la confisca ex art. 44 d.P.R. 380/2001 anche se il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'appello deve procedere a un accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. e non limitarsi a verificare la sola "evidenza dell'innocenza" ai sensi dell'art. 129 c.2 c.p.p.
- La conferma della confisca in sede di impugnazione è possibile solo se gli elementi oggettivi e soggettivi del reato risultano accertati sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva; il giudice d'appello non può svolgere istruttoria integrativa per colmare lacune probatorie
- Il diritto di difesa e l'esigenza di un rimedio effettivo impongono che, quando la misura ablativa incide significativamente sui diritti di proprietà, l'appello consenta un esame compiuto del merito relativo alla confisca
- Se l'appello è diretto specificamente alla revoca o alla proporzionalità della confisca, il giudice dell'impugnazione deve esaminare le censure pertinenti e motivare sulla sussistenza dei presupposti della misura
- La giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e successive pronunce) riconosce l'estensione dell'art. 578-bis alla confisca urbanistica ex art. 44 d.P.R. 380/2001, perciò i giudici devono uniformarsi a tale orientamento
- In presenza di prove acquisite nel contraddittorio prima della prescrizione, il giudice d'appello può riformare una decisione assolutoria e confermare o disporre la confisca, purché non sia necessaria nuova istruttoria integrativa
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