Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena base, deducendo che la Corte territoriale ha applicato una pena prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione, pur trattandosi di quantitativo contenuto di cocaina (11,712 g netti, 61 involucri); 2) vizio di motivazione e illegittimità della confisca di due telefoni cellulari, perché non sarebbe provato il nesso funzionale con la cessione (all'imputato è contestata la sola detenzione) e mancava valutazione del fatto che i telefoni possono avere usi quotidiani diversi; 3) violazione dell'art.240 c.p. e vizio della motivazione circa la confisca della somma di euro 95,00, essendo stata erroneamente ritenuta provento del reato e posto a carico dell'imputato l'onere probatorio della legittima provenienza, nonostante l'assenza di contestazione di specifiche cessioni.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo avere esaminato i motivi, ha ritenuto il primo motivo infondato: la motivazione sulla determinazione della pena è adeguata perché la Corte territoriale ha indicato i criteri rilevanti (quantità e numero di dosi, principio attivo, precedenti con recidiva reiterata e specifica nel quinquennio). Anche il secondo motivo è respinto: la confisca facoltativa dei telefoni è stata ritenuta legittima in presenza di un nesso di asservimento tra strumenti e reato, desumibile dal rinvenimento nel domicilio di un quadernino con nomi e cifre oltre allo stupefacente. Il terzo motivo è invece accolto: la confisca della somma di euro 95,00 è illegittima perché, in ipotesi di detenzione ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il danaro può essere confiscato solo se sussiste il nesso di pertinenzialità previsto dall'art.240 c.p.; somme che rappresentano proventi di pregresse cessioni destinate a nuovi acquisti non sono automaticamente profitto del reato contestato e non sono confiscabili. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli euro 95,00 e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti per la quale è stata operata la riqualificazione; la confisca del denaro collegato a tale fattispecie è ammessa solo nei limiti e secondo i presupposti di cui all'art.240 c.p.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la menzione della quantità di droga, delle dosi ricavabili e dei precedenti (recidiva) costituiscano indicazione specifica dei criteri utilizzati per discostarsi dal minimo edittale
Codice penale, art. 240, comma 1
Regola la confisca delle cose che costituiscono profitto o prezzo del reato; la Corte precisa che per confiscare denaro trovato in possesso dell'imputato è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra somma e attività di cessione contestata
Codice penale, art. 240-bis
Richiamato per distinguere le ipotesi: la confisca disposta non può fondarsi su presupposti diversi da quelli dell'art.240 quando si tratta di mera detenzione ai sensi dell'art.73, comma 5
Massime di principio
- Determinazione della pena: quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più dettagliata deve essere la motivazione; per discostamenti limitati può essere sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art.133 c.p.
- Confisca di strumenti (es. telefoni): è legittima se il giudice individua un nesso di asservimento non occasionale tra gli strumenti e l'attività delittuosa (es. ritrovamento di appunti, contatti riconducibili allo spaccio); la mera disponibilità di un dispositivo non basta senza elementi che colleghino funzionalmente l'oggetto al reato
- Confisca del denaro: in caso di detenzione ai fini di spaccio (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990) la confisca delle somme richiede la prova del nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione contestata ai sensi dell'art.240 c.p.; non sono automaticamente confiscabili le somme che rappresentano ricavi di precedenti cessioni destinati a riacquisti
- Onere probatorio: non è corretto scaricare sull'imputato l'onere di provare la legittima provenienza di somme quando il giudice non abbia accertato il nesso necessario; spetta al giudice accertare il rapporto tra denaro e reato
- Effetto processuale della decisione: se la Cassazione annulla limitatamente a una statuizione ablativa, dispone rinvio per nuovo esame solo su quel punto, lasciando ferme le altre statuizioni confermate
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