Cassazione Penale, Sentenza n. 9461/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) omessa considerazione della dichiarazione di fallimento della società "Ires Costruzioni s.r.l." (29/09/2016) precedente all'ordinanza del Sindaco (15/03/2017), che avrebbe reso impossibile l'ottemperanza all'ordine di rimozione dei rifiuti; (2) mancato riconoscimento della continuazione fra il reato di inottemperanza all'ordinanza (art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006) e altro reato accertato (art. 256, commi 1 e 2) relativo a rifiuti analoghi; (3) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, anch'essi fondati sull'impossibilità di adempiere all'ordinanza per effetto del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito ha ritenuto infondate le censure: l'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 sanziona "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco" e l'ordinanza era stata regolarmente notificata al ricorrente quale legale rappresentante della società responsabile dei rifiuti; l'obbligo di rimozione non viene meno per il trasferimento della gestione al curatore fallimentare e la mancata attività del ricorrente (nessuna richiesta al curatore, nessuna istanza al giudice per l'accesso, nessun ricorso amministrativo ben condotto) legittima la responsabilità penale. La richiesta di riconoscimento della continuazione è improponibile in cassazione quando riguarda fatti e sentenze definitivamente accertati o quando impone un sindacato di merito; le doglianze sulla pena non superano i limiti del giudizio di legittimità dato che si fondano su fatti non dimostrati e contraddetti dalla sentenza impugnata. Il reato è qualificato come reato permanente, per cui la prescrizione non è maturata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 255, comma 3
"[c]hiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192, comma 3"
Il reato punisce qualsiasi soggetto destinatario dell'ordinanza sindacale che non ottemperi: la responsabilità può ricadere sul legale rappresentante dell'impresa anche se la gestione patrimoniale è in mano al curatore fallimentare, salvo che il destinatario non abbia impugnato l'ordine o ottenuto autorizzazione giudiziale per adempiere.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 192, comma 3
Disciplina l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti: l'ordinanza deve essere rivolta al responsabile dell'abbandono, al proprietario dell'area e ai titolari di diritti reali/personal di godimento, i quali sono obbligati in solido.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256, commi 1 e 2
Norma che sanziona specifiche condotte illecite di gestione di rifiuti (usata nel ricorso per dedurre la continuazione tra reati con oggetto simile). La Corte ha ritenuto la questione di continuazione una fattispecie da decidere in sede di merito o esecutiva, non in cassazione.
cod. proc. pen. - art. 344-bis
Riferimento al termine di improcedibilità: la Corte ha ritenuto che tale termine non fosse decorso prima della sentenza d'appello impugnata.
Principio di reato permanente (giurisprudenza citata)
La mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale è considerata reato permanente: la consumazione si protrae fino all'ottemperanza, pertanto il termine di prescrizione decorre dall'inizio della fase di consumazione e non dalla scadenza del termine per adempiere.
Massime di principio
- La notifica di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti al legale rappresentante di una società comporta responsabilità penale diretta se non si adempie; l'esistenza di un fallimento della società non esonera automaticamente il rappresentante: deve impugnare l'ordinanza o chiedere l'autorizzazione giudiziale per accedere al sito o sollecitare il curatore.
- In caso di dissenso sulla legittimità dell'ordinanza, il destinatario deve tempestivamente esercitare rimedi amministrativi o rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accesso e l'ottemperanza: l'inerzia e la mancata attività aggravano la posizione penale.
- Le questioni di continuazione tra reati e le valutazioni di fatto (periodo di produzione dei rifiuti, identità degli oggetti del reato) vanno sollevate e decise in sede di merito; la Corte di cassazione non è competente a reinquadrare fatti e applicare la continuazione per la prima volta se ciò richiede sindacato di merito.
- Per reati di natura permanente (come l'inottemperanza all'ordine di rimozione rifiuti) la prescrizione può non essere maturata fintanto che perdura la mancata ottemperanza; quindi va valutato quando cessa l'attuale momento di consumazione.
- In situazioni analoghe, è prudente documentare ogni tentativo di adempiere (contatti con curatore, istanze al giudice, ricorsi amministrativi) per potersi difendere dalla accusa di "inosservanza" per semplice inerzia.
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