Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Pavia, in giudizio abbreviato, a 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di sostanze stupefacenti). L'accusa ricostruiva che l'imputato, in concorso con due correi, aveva ceduto cocaina ed eroina a Roberto Stevanin, che acquistava sostanze tre-quattro volte a settimana mediante contatti telefonici con l'utenza 327-9445346. In appello la condanna era stata confermata. In cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che non risultava che l'utenza fosse nella disponibilità o intestata al ricorrente né che lo Stevanin lo avesse riconosciuto come interlocutore delle telefonate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prova della responsabilità penale fosse fondata soprattutto sulle dichiarazioni coerenti e ripetute dello Stevanin, riscontrate dal rinvenimento dello stupefacente nell'auto e dall'analisi del traffico telefonico che dimostrava contatti ripetuti fra lo Stevanin e l'utenza 327-9445346 usata per concordare le consegne. I giudici hanno considerato irrilevante l'assenza di prova che l'utenza fosse intestata al ricorrente, dal momento che gli incontri venivano sempre fissati tramite tale numero e i tre soggetti (fra cui il ricorrente) agivano insieme come fornitori. Conseguentemente la condanna di merito è rimasta impregiudicata. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme relative all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma punisce la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso di specie è stata applicata per qualificare penalmente la condotta di vendita di cocaina ed eroina da parte dei tre soggetti in concorso

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, con condanna alle spese processuali

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di cassazione, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in ordine alla valutazione della responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità, per escludere l'assenza di colpa nella determinazione di tale causa

Massime di principio

  • In reati di spaccio, la prova può fondarsi su dichiarazioni coerenti dell'acquirente corroborate dal rinvenimento della droga e dall'analisi del traffico telefonico; non è indispensabile che il numero di telefono sia intestato o formalmente nella disponibilità dell'imputato se il contesto dimostra l'uso sistematico del numero per fissare le consegne con il gruppo di cui l'imputato faceva parte
  • La Corte valorizza la convergenza di elementi (dichiarazioni del compratore, riscontro oggettivo del rinvenimento, analisi dei contatti telefonici, presenza fisica degli imputati insieme) per ricostruire il concorso nella cessione di stupefacenti
  • Nel ricorso per cassazione è necessario proporre questioni di diritto precise: i censure esclusivamente di merito o basate su una diversa valutazione delle prove spesso determinano l'inammissibilità
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua e si fonda su elementi di riscontro, la Cassazione può considerare irrilevante la mancanza di prova formale (es. intestazione di una SIM) se esistono indizi univoci e riscontri
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali ai sensi delle norme vigenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.