Cassazione Penale, Sentenza n. 9457/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione delle garanzie difensive e dell'art. 6 CEDU per avere la Corte di appello riqualificato il fatto in termini più gravi (da omissione/abbandono di minore a violenza sessuale) senza appello del Pubblico Ministero, rendendo la nuova qualificazione imprevedibile e peggiorativa sotto il profilo sanzionatorio; 2) erronea applicazione delle pene accessorie ex art. 609-nonies cod. pen. sulla base della presunta autonomìa della causa di punibilità prevista dall'art. 40, comma finale, cod. pen.; 3) censura sulla valutazione della prova e sulla mancata considerazione delle ragionevoli condotte difensive dell'imputata (conoscenza e reazioni della madre agli episodi denunciati dalla figlia).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: a) la riqualificazione operata dalla Corte d'appello fosse lecita poiché strettamente connessa all'oggetto dell'impugnazione e prevedibile ratione materiae, e non ha comportato una reformatio in peius nel trattamento sanzionatorio (art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e giurisprudenza consolidata); b) non vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la nuova qualificazione risultava prevedibile e l'imputata ha potuto esercitare le proprie difese; c) l'applicazione delle pene accessorie ex art. 609-nonies è legittima anche d'ufficio in appello quando il primo grado non le abbia applicate, secondo principi di Sezioni Unite e art. 20 cod. pen.; d) il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per èccessiva genericità e perché le censure erano in realtà valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese della parte civile come liquidate.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Autorità del giudice d'appello di procedere a riqualificazioni di reato connesse all'oggetto dell'impugnazione proposta dal solo imputato, purché siano prevedibili e non comportino una modifica in peius del trattamento sanzionatorio
art. 40, comma finale, cod. pen. (clausola di equivalenza)
Estende la punibilità per fatti equivalenti; applicata per ritenere imputabile anche il genitore che omette di impedire abusi sul minore
art. 81 cod. pen. (concorso di persone)
Richiamata nella contestazione per motivare la partecipazione o concorso di più soggetti nel reato
art. 609-bis, commi 1 e 2, cod. pen.
Delitto di violenza sessuale nei confronti del minore; norma che ha costituito la qualificazione originaria del fatto e quella ritenuta corretta in appello
art. 591 cod. pen.
Fatto riqualificato in primo grado dal G.U.P.; Corte di appello ha ritenuto invece corretta la qualificazione originaria più grave
art. 609-nonies cod. pen.
Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la libertà sessuale; la Corte ha ritenuto legittimo applicarle d'ufficio in appello
art. 20 cod. pen.
Stabilisce che le pene accessorie seguono di diritto alla condanna e possono essere applicate anche se non inflitte in primo grado
art. 6 CEDU
Tutela il diritto a un processo equo; la Corte ha valutato che non è stato violato perché la riqualificazione era prevedibile e la difesa ha potuto esercitarsi
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e al diritto di difesa
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Limiti e motivi di impugnazione in cassazione: lettere richiamate nella critica sull'applicazione delle pene accessorie e sulle valutazioni probatorie (alcune doglianze ritenute non ammissibili o generiche)
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; applicata per affermare la responsabilità del genitore che, pur essendo a conoscenza, non impedisce gli abusi
art. 82 e 83 del DPR (sulle spese)
Norme richiamate in ordine alla liquidazione e al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute dalla condannata
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare il fatto, anche in senso più grave, quando la nuova qualificazione sia strettamente connessa alle questioni oggetto dell'impugnazione proposta dal solo imputato e sia prevedibile, senza violare il divieto di reformatio in peius sul piano sanzionatorio.
- L'applicazione delle pene accessorie spettanti di diritto (§ art. 20 cod. pen.) è possibile d'ufficio in appello anche in assenza di appello del Pubblico Ministero, ove il primo grado non le abbia applicate.
- Per configurare una violazione dell'art. 6 CEDU occorre che la riqualificazione sia stata imprevedibile e abbia effettivamente impedito la possibilità di preparare o esercitare la difesa; se la fattispecie materiale resta invariata e la nuova qualificazione era ragionevolmente prevedibile, il diritto di difesa non è violato.
- Le censure di merito sulla valutazione della prova o sulle alternative ricostruttive dei fatti sono in larga parte inammissibili in Cassazione se consistono in mera richiesta di riconsiderazione del fatto; la Corte di legittimità sindaca la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento, non rivaluta i fatti ex novo.
- Il genitore che, essendo a conoscenza di abusi sessuali sul minore, non adotta misure per impedirli o non denuncia gli eventi, può rispondere del reato previsto dagli artt. 110 e 609-bis cod. pen.; l'obbligo di protezione del minore può integrare responsabilità penale per omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9448/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9461/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9463/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →