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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04493/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (distributore)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione, da parte della società distributrice dell’energia, di un locale interno a un complesso alberghiero di proprietà della controparte, ove era installata una cabina elettrica. La proprietaria ha chiesto il rilascio del locale e il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo dal 2002. Il Tribunale ha ordinato il rilascio ma ha negato il danno. In appello, la società distributrice ha sostenuto di avere un titolo contrattuale a mantenere l’impianto nel locale, fondato su un contratto di fornitura del 2007 e sulla relativa clausola che imponeva al cliente di concedere gratuitamente il locale per l’installazione delle apparecchiature necessarie alla fornitura. La proprietaria ha resistito e ha proposto appello incidentale, lamentando il rigetto del risarcimento e sostenendo che il danno fosse provato o comunque presunto in re ipsa. In cassazione, la società distributrice ha dedotto un unico motivo, cumulando violazione di legge, vizi di motivazione, travisamento della prova e erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per contestare la conclusione dei giudici di merito sulla mancanza di titolo per l’occupazione del locale. La controparte ha proposto a sua volta ricorso incidentale, insistendo sul riconoscimento del danno da occupazione illegittima e sull’omesso esame di documenti che ne avrebbero dimostrato l’esistenza e l’entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto le censure inammissibili perché formulate in modo promiscuo, con commistione di questioni di fatto e di diritto, e perché dirette in realtà a sollecitare un riesame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la deduzione di violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. non era costruita secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul danno da occupazione illegittima perché la decisione impugnata risultava conforme ai principi delle Sezioni Unite del 2022: il danno non è in re ipsa, ma richiede allegazione e prova della concreta perdita di godimento o dello specifico pregiudizio patrimoniale. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura di omesso esame di documenti, per difetto di autosufficienza e perché non era chiarito se i fatti/documenti fossero stati ritualmente introdotti e devoluti nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Individua la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel rito applicabile.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come contesto processuale per la produzione documentale nei termini istruttori.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La violazione di legge deve essere specificamente dedotta; non può risolversi in una critica al merito della valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Non può essere utilizzato per censurare il travisamento della prova se la doglianza mira in realtà a contestare il merito della decisione.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione delle prove.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Il ricorrente che lamenta l’omessa valutazione di documenti deve trascriverli e indicare dove siano stati prodotti e dedotti nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o ignora i fatti non contestati, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando dovuto.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale base della specifica approvazione per iscritto della clausola contrattuale sul locale per le apparecchiature.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione in cassazione sussiste solo se l’onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata secondo la struttura dei fatti costitutivi e delle eccezioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge, vizi di motivazione e censure sulla prova è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella individuata dalle regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare l’esito dell’apprezzamento probatorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: occorre dedurre l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, l’omessa considerazione di fatti non contestati, oppure l’attribuzione a un mezzo di prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • Chi deduce in cassazione l’omesso esame di documenti deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto rilevante del documento e indicando dove e come il fatto documentato sia stato dedotto e devoluto nei gradi di merito.
  • Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è configurabile in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento o lo specifico pregiudizio patrimoniale subito, anche mediante presunzioni.
  • Se la sentenza impugnata si uniforma a un principio di diritto già consolidato, il ricorso che chieda una diversa soluzione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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