Cassazione Civile, Ordinanza n. 09787/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2003 e rinnovato nel 2010 per un immobile destinato a centro estetico, nel quale la conduttrice aveva realizzato pareti in cartongesso per dividere gli ambienti. La conduttrice ha poi receduto anticipatamente nel novembre 2017 e, alla riconsegna, il verbale non conteneva contestazioni immediate sulle opere, pur con riserva di verifica delle pareti e degli impianti. La società locatrice, subentrata nel rapporto, ha chiesto in giudizio l’accertamento dell’inadempimento della conduttrice e il risarcimento dei danni, anche per violazione dell’art. 1590 c.c. In primo grado la domanda è stata rigettata; la Corte d’appello ha invece accolto il gravame della locatrice, ritenendo provato che nel corso del rapporto la conduttrice e il marito avevano assicurato la rimozione dei tramezzi a fine locazione. In cassazione la conduttrice ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 36 l. 392/1978, assumendo che la cessione del rapporto fosse invece una cessione del contratto ex artt. 1406 e 1407 c.c. e richiedesse il suo consenso, mai prestato; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata contestazione al momento della stipula del nuovo contratto e della riconsegna dell’immobile, nonché il difetto di legittimazione attiva della società attrice; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente/contraddittoria sulla prova e sul quantum del danno, sostenendo l’incompatibilità tra la riserva apposta nel verbale di riconsegna e l’accettazione del deposito cauzionale a saldo dell’ultimo canone, oltre alla carenza di prova del danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il ricorso era carente ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per insufficiente esposizione dei fatti di causa, soprattutto quanto ai fatti costitutivi della domanda e alla questione della legittimazione attiva. Ha poi osservato che, anche a voler esaminare i singoli motivi, essi sarebbero comunque inammissibili: il primo perché non era stata impugnata con appello incidentale una delle rationes decidendi del primo giudice sulla legittimazione attiva; inoltre, la vicenda societaria era qualificabile come scissione con subentro automatico nei rapporti. Il secondo era inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame, censurava questioni e non fatti storici decisivi, e perché alcuni fatti erano stati comunque considerati dal giudice di merito. Il terzo era inammissibile perché non sussisteva alcuna irriducibile contraddittorietà della motivazione: la riserva sulle verifiche e l’accettazione del deposito cauzionale come deconto dell’ultimo canone non erano incompatibili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 l. 27 luglio 1978, n. 392
La Corte richiama la disciplina della cessione della locazione non abitativa collegata alla cessione d'azienda o di ramo d'azienda, evidenziando che tale fattispecie opera secondo la sua disciplina speciale e non va confusa con la cessione del contratto ex artt. 1406 e 1407 c.c.
Sono evocati dalla ricorrente come disciplina corretta della cessione del contratto, ma la Corte non accoglie la censura perché il punto è precluso e, comunque, non decisivo nel caso concreto.
È richiamato nella domanda della locatrice per sostenere l'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa in modo chiaro e completo, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è richiamato per la censura sulla cessione della locazione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non per questioni, argomentazioni o punti della decisione.
La mera riproposizione dell'eccezione non è sufficiente quando la sentenza impugnata abbia statuito sul punto; in tali casi è necessario uno specifico appello incidentale ove la parte sia risultata soccombente.
È richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato per affermare che la scissione societaria determina il subentro della società beneficiaria nei rapporti facenti capo alla società scissa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la lite e le censure senza attingere ad altre fonti.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la parte soccombente deve impugnarle tutte con i mezzi appropriati; la mancata impugnazione di anche una sola rationes rende la censura inidonea a scardinare la decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici, principali o secondari, decisivi e realmente discussi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni del giudice.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo in presenza di anomalie radicali e testuali, quali motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente una diversa lettura delle risultanze di causa.
- Nelle vicende societarie di scissione, il subentro della società beneficiaria nei rapporti della società scissa opera come successione a titolo particolare nei rapporti trasferiti, con effetti rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere nelle controversie relative a tali rapporti.
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