Cassazione Civile, Ordinanza n. 27836/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi non contabilizzati per euro 108.790, ritenendo non documentate alcune rimanenze e recuperando le maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni. La CTR della Puglia aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente o inesistente. La società resistente ha eccepito il giudicato interno per mancata impugnazione di specifici capi della decisione, ma la Corte ha ritenuto la censura ammissibile perché la deduzione di motivazione apparente investe la nullità dell'intera sentenza. Nel merito, la Corte ha ravvisato il vizio, osservando che la CTR si era limitata a formule apodittiche e per relationem, senza esaminare in modo effettivo le prove offerte dalla contribuente né le contrarie deduzioni dell'Ufficio, così impedendo ogni controllo sul ragionamento decisorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento è stato fondato sul vizio di motivazione apparente della sentenza di appello, ritenuto equiparabile a mancanza di motivazione perché non consente di comprendere le ragioni della decisione né di verificare l'iter logico seguito dal giudice tributario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme sulla motivazione della sentenza è deducibile come nullità processuale della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la loro mancanza o apparenza determina nullità.
art. 111 Cost., comma 6
Ogni decisione giurisdizionale deve essere motivata, quale presidio costituzionale del controllo sulla decisione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Nel processo civile ordinario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Nel processo tributario d'appello la motivazione non può ridursi a mera adesione alla decisione di primo grado senza esame delle censure.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato nel provvedimento della CTR come norma sull'obbligo di motivazione degli atti, ma non decisivo nel ricorso accolto dalla Corte.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando la sentenza, pur formalmente esistente, non espone realmente le ragioni in fatto e in diritto della decisione e impedisce di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario è nulla la sentenza d'appello che si limiti a un'adesione apodittica alla decisione di primo grado o a una motivazione per relationem, senza dare conto delle censure dell'appellante, delle prove acquisite e delle ragioni della loro eventuale infondatezza.
- La deduzione del vizio di motivazione apparente investe la nullità dell'intera sentenza e assorbe ogni ulteriore doglianza su capi specifici della decisione.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il giudice di merito indichi gli elementi posti a fondamento del convincimento e li valuti in modo logico e giuridicamente apprezzabile, così da consentire la verifica del giudizio 'iuxta alligata et probata'.
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