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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05733/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario agricolo aveva ottenuto in primo grado una condanna dell'ente parco al pagamento di una somma pari all'80% del danno stimato dal CTU per i danni subiti alle coltivazioni di mais a causa del passaggio di fauna selvatica. In appello il danneggiato chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento integrale, sostenendo che l'art. 15 della L. n. 394/1991 attribuisca una posizione di diritto soggettivo perfetto al pieno ristoro del danno e che il regolamento del parco, nella parte in cui prevede un indennizzo non integralmente satisfattivo e un tetto massimo, dovesse essere disapplicato per illegittimità. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione denunciava inoltre la violazione delle norme sulle spese di lite e sulla liquidazione della CTU, lamentando che il giudice di merito non avesse riformato la statuizione sulle spese del primo grado, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda, e che fosse stata posta a suo carico la CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'inquadramento della tutela riconosciuta dall'art. 15 L. n. 394/1991 come indennizzo e non come risarcimento integrale del danno, nonché conforme a legge il regolamento del parco che prevede il ristoro dell'80% del pregiudizio nei limiti del sistema indennitario. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi correttamente sulle spese, non considerando che il ricorrente era risultato sostanzialmente vittorioso in primo grado e che la compensazione quasi integrale disposta non era coerente con il principio di soccombenza; ha inoltre richiamato il diverso regime delle spese della CTU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 L. n. 394/1991

    la tutela per i danni alle coltivazioni provocati dalla fauna selvatica è configurata come indennizzo, secondo modalità disciplinate dall'ente parco, e non come risarcimento integrale del danno

  • artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 All. E

    invocati per sostenere la disapplicazione del regolamento ritenuto illegittimo; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente sul primo motivo

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; il giudice di merito deve tener conto della reale prevalenza della parte che abbia ottenuto accoglimento, anche solo parziale, delle proprie domande

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione sulle spese

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese legali

  • art. 15 L. 394/1991

    in combinazione con il regolamento dell'ente parco, delimita il ristoro come misura indennitaria entro criteri e limiti fissati dall'ente

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, non rilevante ai fini decisori

  • Cass., Sez. U., n. 32061 del 31/10/2022

    richiamata per il principio secondo cui la parte che risulti sostanzialmente vittoriosa non può essere trattata come integralmente soccombente ai fini delle spese

  • Cass. n. 28094 del 30/12/2009

    la CTU è finalizzata alla realizzazione dell'interesse della giustizia e il relativo compenso è normalmente posto solidalmente a carico di tutte le parti, a differenza delle spese di lite

  • Cass. n. 2830 del 5/2/2021

    richiamata per il principio della sostanziale vittoria e per evitare una indebita regolazione delle spese in ipotesi di soccombenza solo parziale

Massime di principio

  • Per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture in aree protette, la disciplina speciale può prevedere un indennizzo parametrato e non il risarcimento integrale del pregiudizio; la misura è espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti e può essere legittimamente contenuta entro limiti massimi e disponibilità del fondo previsto dall'ente competente.
  • Quando una parte ottiene solo un accoglimento parziale della domanda ma risulta sostanzialmente vittoriosa nel giudizio, la regolazione delle spese deve riflettere tale prevalenza e non può tradursi in una compensazione quasi integrale o in un trattamento da soccombente pieno senza adeguata giustificazione.
  • Le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono un regime diverso dalle spese di lite: il compenso del CTU è funzionale all'amministrazione della giustizia e, di regola, può essere posto solidalmente a carico delle parti, mentre la ripartizione delle spese processuali resta governata dal principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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