Cassazione Civile, Ordinanza n. 05733/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario agricolo aveva ottenuto in primo grado una condanna dell'ente parco al pagamento di una somma pari all'80% del danno stimato dal CTU per i danni subiti alle coltivazioni di mais a causa del passaggio di fauna selvatica. In appello il danneggiato chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento integrale, sostenendo che l'art. 15 della L. n. 394/1991 attribuisca una posizione di diritto soggettivo perfetto al pieno ristoro del danno e che il regolamento del parco, nella parte in cui prevede un indennizzo non integralmente satisfattivo e un tetto massimo, dovesse essere disapplicato per illegittimità. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione denunciava inoltre la violazione delle norme sulle spese di lite e sulla liquidazione della CTU, lamentando che il giudice di merito non avesse riformato la statuizione sulle spese del primo grado, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda, e che fosse stata posta a suo carico la CTU.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'inquadramento della tutela riconosciuta dall'art. 15 L. n. 394/1991 come indennizzo e non come risarcimento integrale del danno, nonché conforme a legge il regolamento del parco che prevede il ristoro dell'80% del pregiudizio nei limiti del sistema indennitario. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi correttamente sulle spese, non considerando che il ricorrente era risultato sostanzialmente vittorioso in primo grado e che la compensazione quasi integrale disposta non era coerente con il principio di soccombenza; ha inoltre richiamato il diverso regime delle spese della CTU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la tutela per i danni alle coltivazioni provocati dalla fauna selvatica è configurata come indennizzo, secondo modalità disciplinate dall'ente parco, e non come risarcimento integrale del danno
artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 All. E
invocati per sostenere la disapplicazione del regolamento ritenuto illegittimo; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente sul primo motivo
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
le spese seguono la soccombenza; il giudice di merito deve tener conto della reale prevalenza della parte che abbia ottenuto accoglimento, anche solo parziale, delle proprie domande
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese
richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione sulle spese
richiamato ai fini della liquidazione delle spese legali
in combinazione con il regolamento dell'ente parco, delimita il ristoro come misura indennitaria entro criteri e limiti fissati dall'ente
non espressamente citato nel testo, non rilevante ai fini decisori
Cass., Sez. U., n. 32061 del 31/10/2022
richiamata per il principio secondo cui la parte che risulti sostanzialmente vittoriosa non può essere trattata come integralmente soccombente ai fini delle spese
Cass. n. 28094 del 30/12/2009
la CTU è finalizzata alla realizzazione dell'interesse della giustizia e il relativo compenso è normalmente posto solidalmente a carico di tutte le parti, a differenza delle spese di lite
Cass. n. 2830 del 5/2/2021
richiamata per il principio della sostanziale vittoria e per evitare una indebita regolazione delle spese in ipotesi di soccombenza solo parziale
Massime di principio
- Per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture in aree protette, la disciplina speciale può prevedere un indennizzo parametrato e non il risarcimento integrale del pregiudizio; la misura è espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti e può essere legittimamente contenuta entro limiti massimi e disponibilità del fondo previsto dall'ente competente.
- Quando una parte ottiene solo un accoglimento parziale della domanda ma risulta sostanzialmente vittoriosa nel giudizio, la regolazione delle spese deve riflettere tale prevalenza e non può tradursi in una compensazione quasi integrale o in un trattamento da soccombente pieno senza adeguata giustificazione.
- Le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono un regime diverso dalle spese di lite: il compenso del CTU è funzionale all'amministrazione della giustizia e, di regola, può essere posto solidalmente a carico delle parti, mentre la ripartizione delle spese processuali resta governata dal principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05703/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05704/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →